Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo
Con il D. Lgs. n. 175/2023, viene introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
I lavoratori destinatari della misura, per l’anno 2023, potranno presentare la domanda entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.
A partire dal 1° gennaio 2024, la misura viene introdotta in modo strutturale e permanente e potrà essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 30 marzo di ogni anno.
A seguire, si presenta uno schema della misura e dei requisiti di accesso.
Destinatari
1. Lavoratori autonomi
2. Lavoratori a termine che prestano attività artistica/tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. A titolo esemplificativo:
- cantanti di musica leggera
- coristi
- disc-jockey
- ballerini
- cubisti
3. Lavoratori a termine che non prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli. A titolo esemplificativo:
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli
- Lavoratori a chiamata a tempo indeterminato che non godano dell’indennità di disponibilità
Requisiti
Tra i principali:
- essere cittadino UE o straniero regolarmente soggiornante
- essere residente in Italia da almeno un anno
- avere reddito non superiore 25.000 nell’anno precedente alla domanda
- avere reddito derivante principalmente da lavoro nel settore dello spettacolo
- non essere titolare di pensione
Termini
Per l’anno 2023
Da richiedere entro il 15 dicembre 2023 a pena di decadenza
Per l’anno 2024
Da richiedere entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza
Durata
Per l’anno 2023
Riconosciuta per il 90% delle giornate accreditate, l’anno precedente alla domanda, al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
Per l’anno 2024
Riconosciuta per 1/3 delle giornate accreditate, l’anno precedente alla domanda, al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
Misura
Per l’anno 2023
È pari al 90% della media delle retribuzioni derivanti da esercizio di attività lavorative nel settore dello spettacolo riferite all’anno precedente alla domanda
Per l’anno 2024
È pari al 60% della media delle retribuzioni derivanti da esercizio di attività lavorative nel settore dello spettacolo riferite all’anno precedente alla domanda
In allegato, a questo articolo la Circolare FIPE n. 169/2023 (riassuntiva del D. Lgs. n. 175/2023 e del messaggio INPS n. 4332/2023) e la scheda tecnica sull’indennità di discontinuità in esame.