Ammortizzatore sociale Emilia-Romagna: misure a sostegno di lavoratori somministrati e sospensione termini per adempimenti contributivi previdenziali e assistenziali
Con il messaggio n. 2857 del 1° agosto 2023, l’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni operative relativamente al riconoscimento della misura in commento in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, seppur formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.
L’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato:
- nel caso in cui la sede dell’utilizzatore sia ubicata in uno dei territori colpiti dall’eccezionale maltempo, a prescindere dall’ubicazione dell’Agenzia di somministrazione;
- nell’ipotesi in cui, alla data del 2 maggio 2023 risulti essere residente/domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla sede dell’utilizzatore.
Ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv. secondo le indicazioni fornite nel messaggio INPS in esame.
Con il messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023, l’INPS ha fornito indicazioni per la presentazione dell’istanza di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023., da inoltrare entro la data del 20 novembre 2023.
Per gli esercenti attività commerciale sono ricomprese nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023 e dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2023.
Per i liberi professionisti sono compresi, nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione, le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR, e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023.
Per maggiori informazioni, consulta il testo del messaggio INPS n. 2857 del 1° agosto 2023 e del messaggio INPS n. 2900 del 7 agosto 2023.