Rateizzazione bollette imprese: termini e modalità
Il DM 3 marzo 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito che le imprese interessate ad aderire a un piano di rateizzazione di una parte degli importi dovuti per i consumi di elettricità e gas naturale effettuati dal 1.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023, dovranno presentare un’istanza (a mezzo PEC o con altre modalità tracciabili) all’attuale fornitore:
- entro 15 giorni dall’emissione della bolletta;
- ovvero, per le bollette scadute, entro il 26.04.2023.
È bene sottolineare che, in conformità con la norma primaria (art. 3 del D.L. n. 176/2022, c.d. “Aiuti-quater”, conv. con modif. dalla L. n. 6/2023), potranno esser rateizzati solo gli importi delle bollette relativi al periodo sopra indicato eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza (alla quale andrà allegata, tra l’altro, una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata da una garanzia SACE), il fornitore è tenuto a proporre un piano di rateizzazione (max 36 rate mensili), il cui eventuale saggio di interesse applicato non potrà superare il saggio d’interesse pari al rendimento dei BTP (buoni del Tesoro poliennali) di pari durata.
Giova infine precisare che l’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022 (art. 1, del D.L. “Aiuti-quater”) e per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1, D.L. “Aiuti-ter”).
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