Mixer ott. 22 – La musica nei Pubblici Esercizi

12 Ottobre 2022

Diritti d’autore: tra SIAE e LEA, i problemi degli utilizzatori sono innumerevoli, e le normative non danno certezze. Ma Fipe cerca una risposta

avv. Giulia Rebecca Giuliani – Responsabile Area Legale, Legislativa e Tributaria Fipe-Confcommercio

Che la musica caratterizzi l’offerta dei Pubblici Esercizi in favore dei clienti è un dato assodato: risultano circa 120.000 (vale a dire, oltre il 40% del totale) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che nell’ambito dei propri locali scelgono di diffondere come ‘sottofondo’ opere musicali per allietare la permanenza degli avventori e non meno 15.000 di questi organizza presso i propri locali, almeno una volta all’anno, un intrattenimento musicale (es. concertini con musica live).

E vale da subito la pena specificare che l’utilizzo di tali opere musicali presuppone, tra l’altro, il pagamento di un compenso per diritti d’autore, la cui amministrazione viene affidata agli organismi di gestione collettiva (d’ora in avanti ‘OCG’ o collecting). Fatte queste premesse, va sottolineato che, dopo la liberalizzazione, il tema dell’intermediazione dei diritti d’autore ha creato non pochi problemi al settore dei Pubblici Esercizi e non solo.

OBIETTIVO CONCORRENZA

Sono passati più di 8 anni da quando la c.d. Direttiva Barnier (Direttiva 2014/26/UE) poneva le basi per l’apertura della concorrenza in questo mercato, processo che nel nostro ordinamento è stato normativamente previsto con il combinato disposto di cui al D.Lgs n. 35/2017 e all’art. 19 del D.L. n. 148/2017, conv. con modif. dalla L. n. 172/2017. In sintesi, se dapprima l’attività di intermediazione dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e la riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, era riservata in via esclusiva alla SIAE, ora può legittimamente essere svolta anche da altre collecting. Come ogni altro processo di liberalizzazione, anche quello relativo all’intermediazione dei diritti d’autore nasce con l’obiettivo di garantire una reale e dinamica concorrenza, a beneficio, in primis, dei titolari dei diritti delle opere protette, consentendo a questi ultimi di scegliere liberamente il soggetto cui affidare la loro gestione: in altri termini, non essendo più presente un solo organismo monopolista a dettare le condizioni, la concorrenza tra i vari OCG dovrebbe aumentare la qualità e il compenso offerti ai titolari dei diritti.

Sarebbe un errore, tuttavia, non considerare che si tratta di un mercato che implica il coinvolgimento di un’altra categoria di soggetti la cui posizione va attenzionata e tutelata, vale a dire quella degli ‘utilizzatori’. Come si vedrà, nel settore dei dirittid’autore delle opere musicali è proprio la posizione di questi ultimi – al cui interno vanno annoverati anche tutti quei bar, ristoranti, locali di intrattenimento ecc. che, come visto in premessa, utilizzano in varie forme il repertorio musicale – che rischia di farne le spese. Ma facciamo ordine. In Italia oltre alla SIAE (ex monopolista), dal 2019 opera anche LEA – Liberi Editori e Autori (collecting alla quale Soundreef ha assegnato l’intermediazione dei diritti dei suoi iscritti sul territorio italiano), e non può escludersi che in futuro si possano aggiungere altri soggetti.

Sebbene non vi sia dubbio alcuno in ordine alla legittimità per LEA di operare nel suindicato mercato, occorre registrare un diffuso malcontento tra gli operatori economici in quanto, da quando la liberalizzazione ha aperto le porte a nuove collecting, le procedure burocratiche si sono duplicate, così come le richieste di pagamento. Quanto a quest’ultimo profilo, non si può fare a meno di considerare che sarebbe fallimentare – oltreché irragionevole – un processo di liberalizzazione che abbia come conseguenza l’aggravio economico nei confronti di uno solo degli attori in gioco, vale a dire la categoria degli utilizzatori.

Ciò vale tanto nel caso della c.d. musica d’ambiente (settore nel quale solo inizialmente – fino allo scorso 30 giugno – le due collecting si erano accordate nel senso da assicurare una sostanziale invariabilità dei costi per gli esercizi utilizzatori), quanto in quello degli intrattenimenti con musica live (settore nel quale LEA opera in autonomia sin dalla seconda metà del 2019).

È altresì bene ricordare che a mente dell’art. 22 del D.Lgs n. 35/2017 la concessione delle licenze ad opera degli OCG deve avvenire a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. La concreta e reale applicazione di tale riferimento normativo, pertanto, già di per sé avrebbe dovuto indurre le collecting a configurare o modificare le proprie condizioni tariffarie in linea con il relativo grado di rappresentatività nel settore. In altri termini, da un lato LEA avrebbe dovuto affacciarsi sul mercato con dei criteri tariffari parametrati all’effettivo utilizzo

del repertorio musicale amministrato dalla stessa, dall’altro SIAE, vista l’entrata in partita di un nuovo operatore, dovrebbe rivedere le sue pretese economiche in modo da tenere in conto anche la quota di mercato rappresentata da LEA.

Tutto questo, tuttavia, presupporrebbe una misurazione certa o comunque fortemente attendibile degli utilizzi dei repertori dei due OCG che, tuttavia, allo stato non esiste: anzi, anche su questo profilo le due collecting sono in totale disaccordo, non vi è dubbio che la quota di mercato di SIAE sia ancora nettamente prevalente, ma sono fortemente contrastanti le stime relative al peso specifico attribuito all’uno e all’altro OCG.

È ormai di dominio pubblico che su questo tema le associazioni di categoria – tra cui la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – abbiano chiesto un intervento dell’AGCOM. È bene sottolineare che l’art. 40 del D.Lgs n. 35/2017 – recante la disciplina normativa per il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autori e dei diritti connessi da parte degli OCG – attribuisce a tale Autorità funzioni di organo di vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute. Ciò che viene chiesto a gran voce, in estrema sintesi, è che sia l’AGCOM ad assumere in proprio o ad affidare a terze parti in possesso dei necessari requisiti di competenza e capacità, l’incarico di definire ed attivare criteri chiari e oggettivi di commisurazione dei repertori di SIAE e di LEA, in modo da consentire a tutte le parti interessate di negoziare termini e condizioni economiche delle relative licenze sulla base di elementi reali e concreti.

Che la sollecitazione delle associazioni di categoria si riveli decisiva per promuovere questo primo grande passo e rendere effettivamente sostenibile, anche per gli utilizzatori, la liberalizzazione dell’intermediazione dei diritti d’autore?

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