Legge di conversione del D.L. “Aiuti bis” in Gazzetta Ufficiale
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 142/2022 (in vigore già da oggi, 22 settembre 2022) recante la conversione del D.L. n. 115/2022, cd. “Aiuti-bis” che, in larghissima parte, conferma le disposizioni già contenute nel Decreto Legge, apportando, per quel che più interessa i Pubblici Esercizi, solo alcune modifiche in materia lavoro.
Sono dunque confermate le disposizioni volte a fronteggiare il caro energia di cui:
- all’art. 3, che ha previsto la sospensione dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte;
- all’art. 4, che ha stabilito l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il IV° trimestre 2022 in favore, tra l’altro, delle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- all’art. 5, che, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ha confermato l’applicazione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, nonché previsto che rimangano inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel III° trimestre del 2022.
- all’art. 6 che, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, ha previsto la concessione:
- di un credito d’imposta energia elettrica, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel trimestre di riferimento, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore);
- di un credito d’imposta gas naturale, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel trimestre sopra indicato, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a beneficio di tutte le imprese diverse da quelle gasivore.
Con riferimento al lavoro vengono confermate le previsioni di cui:
- all’art. 12, in materia di welfare aziendale. Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
- all’art. 20 circa l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali.
- all’art. 22 in materia d’indennità una tantum. L’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poichè interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data di luglio 2022.
Vengono introdotte disposizioni in materia di lavoro agile che prorogano fio al 31 dicembre 2022
- all’art. 23-bis:
- i lavoratori fragili (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
- la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro
- all’art. 25-bis:
- i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la modalità di lavoro agile, può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
Infine, è bene ricordare che si è ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un nuovo provvedimento (il c.d. D.L. Aiuti-ter) che, come anticipato dal Premier Draghi nella conferenza stampa dello scorso 16 settembre, prevede lo stanziamento di 14 miliardi di euro (impiegando, a tal proposito, risorse derivanti dall’aumento delle entrate fiscali date dall’inflazione e dalla crescita economica e senza quindi prevedere alcun scostamento di bilancio), con lo scopo di prevedere ulteriori misure volte a contrastare, anche per le imprese, l’aumento dei costi energetici.
Per maggiori informazioni sull’ “Aiuti bis” consulta il testo del Decreto coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione e, per ricevere assistenza, contatta la Fipe-Confcommercio del tuo territorio.