Nulla osta giochi senza vincite in denaro – FAQ ADM
Facendo seguito alla news Fipe dello scorso 25 febbraio, si ricorda che il prossimo 30 aprile è il termine ultimo per presentare le richieste di rilascio/sostituzione del nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica:
- degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS, installati prima del 1° gennaio 2003;
- degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) del TULPS (es. calciobalilla, flipper).
In vista di tale scadenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con propria circolare n. 14/2022 ha fornito alcune FAQ sulla nuova disciplina e le relative indicazioni applicative.
Quanto a queste ultime, considerato che, a fronte dell’elevatissimo numero di istanze già presentate, gli aventi diritto non hanno ancora proceduto al pagamento dei costi di rilascio del titolo autorizzatorio, l’ADM raccomanda a coloro che intendano mettere in esercizio gli apparecchi per la stagione estiva di effettuare tale pagamento con immediatezza, al fine di consentire il tempestivo buon esito delle procedure di rilascio del dispositivo di sicurezza e del titolo autorizzatorio.
In linea generale, si prevede che:
- saranno considerate presentate nei termini, tutte le istanze che, alla data del 30 aprile 2022, risultino sull’applicativo almeno nello stato “protocollate”;
- a partire dal 30 aprile 2022, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, potranno essere installati solo quelli per i quali sia stata presentata l’istanza di rilascio di nulla osta di esercizio e sia stato effettuato il relativo pagamento. Tali ultimi apparecchi potranno rimanere in esercizio fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell’attestato di pagamento scaricabile dall’applicativo attraverso l’apposito pulsante “Azioni”;
- qualora entro il 31 dicembre 2022, pur in presenza di pagamento del titolo autorizzatorio, il possessore/proprietario dell’apparecchio non abbia provveduto al ritiro del titolo stesso presso l’Ufficio dei monopoli competente, la richiesta di rilascio di nulla osta perderà di efficacia.
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