Restano in zona bianca solo la Basilicata e l’Umbria

14 Febbraio 2022

Il Ministero della Salute, con l’Ordinanza dello scorso 11 febbraio, ha confermato, fino al 28 febbraio 2022,  la collocazione in zona gialla di Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto, Trento e Bolzano, e in zona arancione della Valle D’Aosta. Il Ministero, inoltre, ha stabilito, a partire da oggi, 14 febbraio e sempre fino al prossimo 28 febbraio, il passaggio nella fascia di rischio gialla del Molise (che era in zona bianca) e della Sicilia (che era in zona arancione). Per effetto delle nuove disposizioni, pertanto, solo la Basilicata e l’Umbria restano nella fascia di rischio bianca.

Ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, lo scenario attuale è quindi il seguente:

zona bianca: Basilicata e Umbria;

zona gialla:

  • Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana, fino al 21.02.2022;
  • Bolzano, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Trento e Veneto, fino al 28.02.2022;

zona arancione:

  • Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Piemonte, fino al 21.02.2022;
  • Valle d’Aosta, fino al 28.02.2022.

zona rossa: nessuna Regione

Sebbene attualmente nessun territorio sia collocato in zona rossa, è bene ricordare che per effetto dell’art. 4 del D.L. n. 5/2022 di recente emanazione, anche in zona rossa (in zona gialla e arancione tale regime era già previsto dalla normativa previgente) trovano applicazione le disposizioni relative alla zona bianca, ma solo nei confronti dei soggetti in possesso del super green pass (no tampone). Dunque, anche nel caso in cui alcune Regioni dovessero essere collocate in zona rossa, i Pubblici Esercizi potrebbero continuare ad esercitare la loro attività, nel rispetto delle seguenti disposizioni (applicabili, quindi, in tutto il territorio nazionale):

SERVIZI DI RISTORAZIONE (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc.)

  • Per il consumo al tavolo (al chiuso e all’aperto) e al bancone (al chiuso e all’aperto) è prescritto il possesso del c.d. super green pass (no tampone), ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
  • nessun limite di commensali allo stesso tavolo, né al chiuso né all’aperto;
  • il take away non richiede il possesso di green pass (neppure quello base);
  • mense e catering continuativo su base contrattuale: sono consentite anche per i lavoratori muniti di green pass base, salvi i casi di obbligo vaccinale previsti nei confronti di specifiche categorie professionali (es. medici) e, a decorrere dal prossimo 15 febbraio, a carico dei soggetti ultra cinquantenni.

FESTE

Sono consentite le feste (qualsiasi tipologia, es. compleanni, pensionamenti, lauree, matrimoni, battesimi, ecc.) al chiuso e, a partire dallo scorso 1° febbraio, anche quelle all’aperto (quest’ultime erano state vietate fino allo scorso 31 gennaio). Gli ospiti devono essere in possesso del c.d. super green pass (no tampone), ad eccezione dei minori di anni 12 e soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’

L’accesso è consentito solo ai clienti muniti di super green pass (ferme le eccezioni di cui sopra).

SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI

Le attività, a partire dallo scorso 11 febbraio, sono nuovamente consentite, con capienza ridotta (75% all’aperto e 50% all’aperto) e accesso consentito ai soli possessori di super green pass (o di una valida certificazione di esenzione dalla campagna di vaccinazione). Per tutte le misure di prevenzione applicabili al settore delle discoteche consulta la news Fipe dello scorso 10 febbraio e la relativa pillola video.

Per ricevere la “Guida certificazioni verdi nei Pubblici Esercizi”, che sintetizza le principali regole concernenti l’utilizzo del green pass e del super green pass nei P.E. e i relativi profili giuslavoristici, contatta la Fipe-Confcommercio a cui sei associato!

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