Obbligo vaccinale ultra cinquantenni
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
Il provvedimento introduce l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e, in particolare, a decorrere dal 15 febbraio 2022 per gli stessi soggetti, l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale è consentito solo in caso di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cd. Super Green Pass).
I lavoratori ultracinquantenni che comunichino di non essere in possesso cd. Super Green Pass o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
La verifica del possesso del Super Green Pass da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai rispettivi datori di lavoro. In caso di violazione di tali prescrizioni a carico dei datori di lavoro vengono confermate le sanzioni di cui al decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1000 euro).
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