Acrilammide negli alimenti – proposta di revisione del regolamento (UE) 2017/2158

5 Gennaio 2022

Facendo seguito alla news Fipe del 12 aprile 2018, si informa che HOTREC, l’associazione europea che rappresenta i Pubblici Esercizi e di cui la Federazione è parte attiva, ha partecipato alla consultazione con gli stakeholder indetta dalla Commissione europea sul tema della revisione del Regolamento Europeo 2017/2158 del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti.

Sembra utile ricordare che la normativa attualmente vigente prevede obblighi più o meno stringenti a seconda del format imprenditoriale degli operatori: per quelli che operano in franchising o comunque sotto il controllo diretto e secondo le istruzioni di un singolo operatore che fornisce i prodotti a livello centrale (es. grandi catene di fast food) è previsto, tra l’altro, l’obbligo di monitorare accuratamente (tramite procedure di campionatura e analisi) i livelli di acrilammide nei prodotti che vengono somministrati o venduti; per gli altri operatori gli obblighi sono meno consistenti, riguardando, tra l’altro, la scelta delle materie prime (es. utilizzo di una varietà di patate con un basso tenore di zuccheri) e le modalità di trattamento di tali alimenti, prima e durante la cottura (ad es. lasciare le patate in acqua fredda per almeno 30 min.; utilizzare oli e grassi che consentono di friggere con maggiore rapidità e/o temperature inferiori).

Hotrec, in particolare, depositando uno specifico position paper alla cui redazione ha contribuito anche FIPE, ha sostenuto la necessità di evitare l’imposizione di ulteriori prescrizioni e oneri che le imprese (soprattutto quelle di piccole dimensioni) non riuscirebbero a soddisfare. È dunque importante che l’obbligo di monitorare accuratamente i livelli di acrilammide raggiunti dagli alimenti in cottura non venga esteso anche ai Pubblici Esercizi che non operano nel contesto di grandi catene commerciali, in quanto essi non disporrebbero delle risorse (organizzative ed economiche) per adempiere alla predetta prescrizione. È altresì importante – nell’ottica di operare un reale contemperamento di tutti gli interessi in gioco – che anche le misure imposte alle imprese che producono cibi standardizzati, come le aziende multilocalizzate, siano proporzionate al fine perseguito e agevolmente applicabili, ferma restando la volontà di tutto il settore dei Pubblici Esercizi di voler continuare a garantire la sicurezza alimentare dei propri clienti.

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