Contributo A Fondo Perduto Perequativo
Con Risoluzione n. 73/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo n. 6957 per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo” di cui all’art. 1, commi 16-
27, del D.L. n. 73/2021 c.d. “Sostegni bis” (news Fipe), la cui richiesta dovrà essere presentata entro il 28 dicembre p.v..
In estrema sintesi, il contributo
- è riconosciuto altresì ai soggetti che svolgono attività d’impresa – residenti o stabiliti nel territorio dello Stato – e che abbiano partita IVA già attiva al 26.05.2021 e
– nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del “Sostegni bis” (26 maggio 2021) non abbiano registrato ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro;
– abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, pari ad ameno il 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (percentuale definita dall’art. 1, comma 2, D.M. MEF del 12 novembre 2021);
- è il primo tra quelli in precedenza previsti a prendere in considerazione il criterio della perdita dell’utile d’esercizio ed
- è determinato applicando le percentuali rese note dal MEF (in sintesi cfr. infra relativa tabella) alla differenza tra i risultati economici d’esercizio sopra indicati, dalla quale occorre scomputare una serie di contributi già eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire: contributo “Rilancio” (art. 25, D.L. n. 34/2020); contributo “Centri storici” (art. 59, D.L. n. 104/2020); Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60, D.L. n. 104/2020); contributo “Ristori” (artt. 1, 1 bis, 1 ter, D.L. n. 137/2020); contributo “Natale” (art. 2, D.L. 172/2020); contributo “Sostegni” (art. 1, D.L. n. 41/2021); contributo “Sostegni bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021)
Percentuale |
Soglia di ricavi o compensi |
30% | non superiori a 100.000 euro |
20% | superiori a 100.000 e fino a 400.000 mila euro |
15% | superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro |
10% | superiore a 1 milione e fino a 5 milioni di euro |
5% | superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro |
- è riconosciuto nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun beneficiario;
non spetta:
– se la somma complessiva dei contributi già erogati dall’Agenzia delle Entrate è pari o superiore alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo ai periodi d’imposta sopra indicati (ex art. 2, comma 2, D.M. MEF del 12 novembre);
– se non sono state validamente presentate le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quella in corso al 31 dicembre 2020 (quest’ultima deve esser stata presentata entro il 30 settembre 2021, termine così prorogato con DPCM del 7 settembre 2021).
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