Recepimento Direttiva (UE) 2019/633 – pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
2 Dicembre 2021
Con il Decreto Legislativo n. 198/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.11.2021), lo Stato Italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
Il provvedimento, in conformità con quanto prescritto dalla Direttiva europea, disciplina le relazioni commerciali tra acquirenti (esclusi i consumatori finali) e fornitori aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari.
Tra le disposizioni di maggior rilievo si segnalano:
- l’art. 3, che prevede, tra l’altro, gli elementi essenziali dei contratti di fornitura, tra cui l’obbligo della forma scritta, assolvibile, tuttavia, anche con determinate forme equipollenti. E’ inoltre previsto che i contratti di fornitura abbiano una durata minima di 12 mesi, ma tale prescrizione non trova applicazione per i contratti di cessione ove la parte acquirente eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. n. 287/1991;
- gli artt. 4 e 5, che stabiliscono la disciplina delle pratiche commerciali sleali, tra cui quella relativa ai termini di pagamento, che differisce sia in relazione alla tipologia dei contratti (periodici o non periodici), sia in base alla deperibilità (30 giorni) o meno (60 giorni) dei prodotti agricoli e alimentari oggetto del contratto;
- l’art. 8, che investe l’ICQRF dei poteri di controllo e accertamento delle violazioni in materia;
- l’art. 10, che disciplina il trattamento sanzionatorio, prevedendo, per ogni tipologia di violazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria rapportata al fatturato realizzato, nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento, dall’impresa che ha commesso l’illecito, con l’individuazione di una sanzione minima.