NOVITÀ SUL RICONOSCIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI EXTRAUROPEE
Con Ordinanza del 22 ottobre u.s. il Ministero della Salute ha chiarito che, da oggi, 26 ottobre 2021, e fino al 15 dicembre per le finalità d’uso previste dal D.L. “Riaperture” (ivi compreso l’accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi/attività per le quali è richiesto il green pass):
– le certificazioni relative alla vaccinazione/avvenuta guarigione/test antigenico rapido e molecolare rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d’America sono riconosciute come equivalenti a quelle dello Stato italiano;
– sono altresì considerate equivalenti a quelle italiane le certificazioni di avvenuta guarigione/vaccinazione (quest’ultima validata dall’EMA) rilasciate dalle competenti autorità dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima, per effetto dell’attuale art. 6, comma 1, del D.L. n. 111/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2021, i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino sono temporaneamente esentati – fino all’adozione dell’ordinanza del Ministero della Salute e comunque non oltre il 31 dicembre p.v. – dall’applicazione delle norme che richiedono il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi e alle attività indicate dall’art. 9-bis del “Riaperture”.
Inoltre con riferimento agli altri Stati extra europei, con Circolare n. 42957/2021 dello scorso 23 settembre, il Ministero della Salute ha espressamente indicato i vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere da riconoscere come equipollenti; in particolare, è stato previsto il riconoscimento:
– dei vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea, indicati espressamente nell’allegato 1 della medesima circolare. In sintesi, per ognuno dei 4 vaccini riconosciuti dall’EMA (Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca), viene riportata l’indicazione specifica dei Paesi ove viene somministrato, nonché della denominazione del vaccino e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
– di altri specifici vaccini prodotti su licenza di AstraZeneca.
Resta, invece, immutata la regolamentazione prevista per i cittadini europei: l’art. 9, comma 8, primo periodo, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021, riconosce espressamente le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea come “equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano” e come valide ai fini enucleati dallo stesso Decreto, tra cui anche quello relativo all’accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso.
Per avere maggiori informazioni rivolgiti alla Fipe-Confcommercio territoriale di cui sei socio!