14-09 Ecobonus climatizzazione invernale
La Legge di Bilancio per l’anno 2021 (art. 1, c. da 58 a 60, L. 178/2020) ha prorogato, tra le altre cose, al 31.12.2021 la possibilità di usufruire delle detrazioni dall’Irpef o dall’Ires previste per le spese sostenute relativamente a interventi di riqualificazione energetica degli immobili.
In particolare, tra gli interventi agevolati rientrano quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) con impianti dotati di apparecchi ibridi (pompa di calore integrata da caldaia a condensazione) particolarmente adatti in presenza di rigide temperature, e quelli di sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (es. stufe e termocamini).
In questi casi, la detrazione varia dal 50% al 65% delle spese sostenute e il limite massimo della stessa per unità immobiliare è pari a 30.000 euro.
Il beneficio descritto si colloca in un contesto, quale quello attuale, che richiede il rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 28 maggio scorso (cfr. check list Fipe Ristorazione, Cerimonie e Giochi), le quali contengono – tra le altre – disposizioni volte a garantire un adeguato ricambio d’aria dei locali in cui si svolge l’attività d’impresa.
Quanto premesso assume una certa rilevanza soprattutto in prossimità della stagione invernale in cui gli avventori, tendenzialmente, preferiscono occupare i locali al chiuso delle attività dei Pubblici Esercizi.
Per maggiori informazioni, rivolgiti alla Fipe-Confcommercio a te più vicina.