FAQ green pass e servizi – aggiornate al 16-08-21
Effettuo il servizio di mensa per dipendenti pubblici e privati, anche in questo caso devo verificare il possesso di un green pass valido affinché i lavoratori possano consumare al tavolo all’interno?
Sì, in quanto la novella dell’art. 9 bis, comma 1, del D.L. n. 52, convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87 (“Riaperture”) – introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 105/2021 – stabilisce che il consumo al tavolo al chiuso presso i servizi di ristorazione “svolti da qualsiasi esercizio” sia consentito esclusivamente nei confronti di soggetti muniti di una delle certificazioni verdi, dunque, il tenore letterale della norma è volto ad includere anche il servizio mensa e il catering su base contrattuale. Questa interpretazione è stata recentemente confermata anche nelle FAQ del Governo.
Una deroga espressa è, invece, prevista per le attività di ristorazione svolte per i centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi per accedere ai quali non è prescritto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID 19.
Sono stato delegato alla verifica del green pass, è necessaria un’attestazione
Secondo l’art. 13, comma 3, del DPCM del 17 giugno u.s., alcuni dei soggetti deputati alla verifica (tra cui i titolari dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID 19, ovvero il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per le quali è prescritto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID19) possono delegare tale attività purchè l’incarico sia conferito con atto formale – dunque, necessariamente con atto scritto – nel quale devono essere indicate le istruzioni per eseguire l’attività di verifica. Può contattare la Fipe – Confcommercio di cui è socio per ricevere un modello di delega.
Quando verifico il possesso di una delle certificazioni verdi, sono obbligato chiedere al cliente anche il documento di riconoscimento?
Sul punto si è espresso il Ministero dell’Interno che, con circolare del 10 agosto 2021, ha stabilito che il controllo sul documento di riconoscimento di cui all’art. 13, comma 4 del DPCM del 17 giugno u.s., deve essere inteso come attività di accertamento avente natura discrezionale; tuttavia si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. E’ bene ricordare che tale accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo nei confronti di terzi e che, in caso di richiesta da parte del verificatore, l’avventore è tenuto a esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale.
Tra l’altro, nella circolare del Viminale è stato chiarito che qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale, dovesse emergere la mancata corrispondenza tra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della stessa, la sanzione di cui all’art. 13 del “Riaperture”, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.
E’ ancora necessario mostrare il cartello con la capienza massima del locale?
Sì, in quanto sono tutt’ora vigenti “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, nelle quali è prescritto l’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei locali. Può contattare la sua Fipe – Confcommercio per richiedere il cartello da esporre fuori dall’esercizio.
Devo richiedere il green pass per i concertini dal vivo che si tengono all’esterno del mio locale?
L’art. 9 bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 52 convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87 (“Riaperture”) – introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 105/2021 – prescrive il possesso di una delle certificazioni verdi COVID anche per gli spettacoli “aperti al pubblico” intendendosi per tali ex art. 5 del “Riaperture” anche quelli che si svolgono in locali di intrattenimento e musica dal vivo e “in altri locali o spazi anche all’aperto”. Dunque, stando al tenore letterale della norma, tale prescrizione risulta applicabile anche nei luoghi (all’aperto o al chiuso) in cui si tengono esecuzioni musicali dal vivo, che, si ricorda, possono svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia tra gli spettatori non abitualmente conviventi, sia per il personale.
Ho un bar con alcune slot, se il cliente vuole solo andare ai giochi, è necessario verificare il green pass?
Sì, in quanto l’art. 9 bis, comma 1 lett. h) del D.L. n. 52, convertito in legge n. 87 (“Riaperture”), stabilisce l’obbligo di possedere una delle certificazioni verdi Covid 19 per accedere alle “attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’art. 8 ter” e, secondo quest’ultimo, “anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti”. Dunque, la verifica deve essere effettuata anche nel caso in cui l’avventore si rechi nei locali solo per giocare alle macchinette con vincita in denaro.
In zona bianca, qual è il limite di persone allo stesso tavolo all’interno e all’esterno delle attività di ristorazione?
Attualmente la normativa nazionale non pone particolari restrizioni; il limite dei 6 commensali (salvo conviventi) al tavolo all’interno dei locali – stabilito nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno u.s. – è venuto meno lo scorso 22 giugno. Permane, tuttavia, l’obbligo di indicare il numero massimo di presenze contemporanee all’interno degli esercizi, a tal fine può richiedere alla Fipe-Confcommercio di cui è socio il relativo cartello.
Esiste ancora l’obbligo di mantenere l’elenco dei prenotati?
Sì, in quanto tale prescrizione è prevista nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, tutt’ora in vigore. Nella sezione “Ristorazione e Cerimonie” viene richiesto di “raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni”.