“Sostegni Bis”: Le misure d’interesse per i Pubblici Esercizi
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 73/2021, c.d. “Sostegni-bis”, che, utilizzando i 40 miliardi di euro di ulteriore scostamento di bilancio approvato dal Parlamento il 22 aprile u.s., prevede una pluralità di interventi, alcuni dei quali finalizzati al rilancio dell’economia italiana. Tra quelli di maggiore interesse per il settore dei Pubblici Esercizi si segnalano:
• Contributi a fondo perduto
Il provvedimento prevede un nuovo pacchetto di 3 contributi a fondo perduto – i primi due alternativi tra di loro, il terzo è da considerare invece aggiuntivo – per i quali vengono stanziati, nel complesso 15,4 miliardi di euro:
1. per quel che concerne il primo, si prevede che coloro che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo c.d. “Sostegni” (cfr. news Fipe), riceveranno un ulteriore contributo del medesimo importo già ricevuto e senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda;
2. in via alternativa, è possibile richiedere un diverso contributo fondo perduto (il secondo), i cui requisiti d’accesso sono parzialmente diversi rispetto al contributo “Sostegni”:
• invariato il requisito del fatturati/ricavi conseguiti nel periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, che non devono superare i 10 milioni di euro;
• perdita media mensile del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020; dunque, a differenza di quanto previsto per il contributo “Sostegni”, è diverso l’arco temporale per effettuare la comparazione, non più basato sull’intera annualità 2020 – 2019.
La misura del contributo è determinata applicando un determinato “coefficiente di ristoro” – che diminuisce al crescere delle fasce di fatturato – per la perdita di fatturato mensile media conseguita nel periodo sopra indicato. I coefficienti sono diversi, a seconda che l’azienda abbia o meno già beneficiato il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del “Sostegni”:
Fascia di fatturato
Coefficiente per i soggetti che già abbiano beneficiato del contributo “Sostegni”
Coefficiente per i soggetti che non abbiano beneficiato del contributo “Sostegni”
fino a 100.000 euro 60% 90% da 100.001 euro a 400.000 euro 50% 70% da 400.001 euro a 1.000.000 euro 40% 50% da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro 30% 40% da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro 20% 30%3. È poi previsto un terzo contributo a fondo perduto che, per la prima volta, introduce il diverso criterio della perdita dell’utile di esercizio (e non quindi del fatturato). In particolare vengono previsti i seguenti requisiti di accesso:
• ricavi/compensi, nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, non superiori a 10 milioni di euro;
• il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del MEF.
I criteri per la determinazione della misura del contributo saranno definiti con decreto del MEF ma la norma già chiarisce che occorrerà scomputare le somme percepite per effetto degli interventi varati nel corso dell’ultimo anno e mezzo (a titolo esemplificativo, andranno scomputati i contributi a fondo perduto “Rilancio”, “Centri Storici”, “Ristori”, “Natale”, “Sostegni” e anche quelli varati con il provvedimento in commento).
• Credito d’imposta canoni di locazione
Il provvedimento prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% dei canoni mensili di locazione di immobili a uso non abitativo e al 30% del canone di affitto d’azienda per le prime 5 mensilità dell’anno 2021, in favore, tra l’altro, dei soggetti esercenti attività d’impresa in possesso dei seguenti requisiti:
– ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 26.05.2021;
– il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile riferibile al periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020. Tale ultimo requisito non si applica ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
• Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Si prevede l’estensione, anche per il mese di luglio, della riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici già prevista per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 dal “Sostegni” (cfr. news Fipe).
• Agevolazioni Tari
Viene istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, che verrà ripartito ai Comuni, per disporre la riduzione della TARI in favore delle categorie economiche che hanno subito forti restrizioni all’esercizio delle rispettive attività.
• Proroga della moratoria per le PMI
Il provvedimento dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2021, della moratoria sui prestiti e i finanziamenti per le PMI prevista dall’art. 56, comma 2 del “Cura Italia”, limitatamente alla sola quota capitale (quindi sono esclusi gli interessi). È importante considerare che la proroga non opera in via automatica, bensì è necessario far pervenire al soggetto finanziatore, entro il 15 giugno 2021, un’apposita comunicazione in cui si autocertifichi la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
• Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Viene previsto un credito d’imposta, in favore, tra l’altro, dei soggetti esercenti attività d’impresa, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:
• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, di prodotti detergenti e disinfettanti, di altri dispositivi di sicurezza (quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), nonché di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
• Disposizioni in materia di contratto di espansione
Viene estesa alle imprese con un organico superiore a 100 unità lavorative la possibilità di stipulare contratti di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica.
• Contratto di rioccupazione
Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione con il riconoscimento ai datori di lavoro che assumono, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.
• Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio
Viene introdotta uno specifico esonero dei contributi previdenziali fruibile entro il 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, che fino al 31 dicembre 2021 osservino i divieti in materia di licenziamenti previsti dalla normativa vigente.
• Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
È previsto il differimento dei termini del versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.