FAQ D.L. n. 64/2021, c.d. “Riaperture-bis”
Ho un ristorante con tavoli all’aperto e la mia Regione è in zona gialla. A che ora devo sospendere il servizio?
Il D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-bis” – di recentissima emanazione (cfr. news Fipe) – ha confermato la disposizione di cui all’art. 4, comma 1 del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, secondo cui, in zona gialla, sono consentite le attività di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
A tal proposito, occorre considerare che il già citato “Riaperture-bis” ha previsto una nuova disciplina oraria degli spostamenti in zona gialla, scandita per fasce temporali, al fine di giungere progressivamente a una definitiva eliminazione del c.d. “coprifuoco”. In base a tale nuova disciplina, alla quale va quindi agganciata anche la disciplina oraria delle attività di ristorazione, le attività di somministrazione all’aperto sono consentite:
- dal 18 maggio al 6 giugno, dalle ore 5.00 alle ore 23.00;
- dal 7 al 20 giugno, dalle ore 5.00 alle ore 24.00;
- a partire dal 21 giugno, non vi saranno restrizione orarie.
Quando potrò tornare a fornire il servizio al banco all’interno del mio bar? Che orari dovrò seguire per il servizio di somministrazione al chiuso?
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe), a partire dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
Rispetto alla disciplina previgente – dettata dall’art. 4, comma 2, del D.L. “Riaperture”, di fatto abrogata – la norma non fa più riferimento al necessario consumo al tavolo, ragion per cui si ritiene che dal 1° giugno sarà consentito anche il consumo al banco all’interno dei locali.
Quanto agli orari in cui sarà possibile effettuare il servizio, occorre fare riferimento alla nuova disciplina del c.d. coprifuoco stabilita dall’art. 1 del già citato D.L. “Riaperture-bis”.
Dunque:
i. dal 1° al 6 giugno il servizio sarà possibile dalle 5.00 alle 23.00;
ii. dal 7 al 20 giugno dalle 5.00 alle 24.00;
iii. dal 21 giugno non vi saranno limitazioni orarie.
Ho sentito che ai sensi del nuovo Decreto saranno nuovamente consentiti i banchetti conseguenti a matrimoni e altre feste in genere. È corretto?
L’art. 9, comma 2, del D.L. “Riaperture-bis” (cfr. Riaperture-bis) prevede che, a partire dal prossimo 15 giugno, in zona gialla, torneranno a esser consentite, anche al chiuso, le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, alla duplice condizione che:
i. i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;
ii. che siano rispettate le specifiche misure di prevenzione stabilite nei protocolli e nelle linee guida di settore.
Fino alla data sopra indicata, rimane confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, stabilito dall’art. 16, comma 2 del DPCM. Tale divieto, inoltre, è destinato a proseguire anche oltre il 15 giugno 2021, nei territori che saranno collocati in zona arancione o rossa.
Sembra utile ricordare che le certificazioni verdi attengono alla documentazione attestante:
– l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co-V-2: con validità di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, ma che ora può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla sua effettuazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
– la guarigione dal SARS-Co-V-2: con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Co-V-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.
Il nuovo Decreto ha previsto novità in merito alle linee guida regolanti le attività di ristorazione?
Il D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe), all’art. 12, prevede che i protocolli e linee guida disciplinanti le misure di prevenzione applicabili ai diversi settori siano adottati e aggiornati con Ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sul punto è bene considerare che le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021 – disciplinanti anche il settore della ristorazione (cfr. check list ristorazione e cerimonie elaborate dalla FIPE) – sono in corso di aggiornamento, e che, sulla base di quanto sopra osservato, potranno essere recepite/modificate/aggiornate con Ordinanza del Ministro della Salute.
Ho un’attività di bar e una sala giochi in un locale annesso. Quando potrò riattivare le slot?
L’art. 7, del D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe) ha previsto, con riferimento alla zona gialla, la riapertura, a partire dal prossimo 1° luglio, di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Le predette attività, invece, restano sospese in zona arancione e rossa.
Vi sono novità sui centri commerciali? Nel fine settimana la mia attività di gelateria deve continuare a restare chiusa?
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe), già a partire dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili potranno svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, sempre nel rispetto dei relativi protocolli di settore. La sua attività di gelateria, laddove la sua Regione si trovi in zona gialla, potrà quindi restare aperta anche nel fine settimana.
È bene, invece, precisare che con riferimento alle zone arancione e rossa, permane la disciplina previgente, recata dall’art. 26, comma 2 del DPCM dello scorso 2 marzo, secondo cui, nelle giornate festive e prefestive dovranno continuare a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture a essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie (per verificare se nel suo territorio è quantomeno consentito, per quel che concerne i pubblici esercizi, effettuare il servizio d’asporto e di delivery, la invitiamo a contattare la nostra Associazione territoriale più vicina).
Con il nuovo Decreto, cambia qualcosa con riferimento alla disciplina dei pubblici esercizi nelle zone a più alto rischio di contagio (arancione e rossa)?
Il D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe) non ha apportato modifiche al regime giuridico applicabile nelle zone arancioni e rosse concernente le attività di pubblico esercizio.
Per quel che concerne gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto, continuano a trovare applicazione gli artt. 37 e 46 del DPCM 2 marzo 2021 secondo cui, nelle predette zone:
– restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) è confermato l’obbligo di sospendere l’asporto alle 18.00;
– restano inoltre consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Con riferimento alle altre attività di pubblico esercizio, inoltre, nelle zone arancioni e rosse permane il divieto di feste, anche conseguenti a cerimonie, sagre, fiere, convegni, congressi, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casinò, nonché la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture a essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Quali sanzioni sono previste per gli esercizi che non rispettano le limitazioni orarie o le altre misure di sicurezza?
I trasgressori delle disposizioni previste dal D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe) così come quelle disciplinate dal DPCM dello scorso 2 marzo e dal D.L. “Riaperture”, potranno esser puniti ex art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima.
Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata).
Inoltre, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).