D.L. Riaperture-bis – Aggiornamento del cronoprogramma sulle riaperture
Il D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-bis”, in vigore da ieri 18 maggio, in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, prevede importanti novità in ordine al c.d. “cronoprogramma delle riaperture”.
In particolare, per quel che più interessa il settore rappresentato, si prevede che:
- nelle zone bianche permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo u.s. e dal D.L. “Riaperture” e non si applicano le limitazioni orarie sugli spostamenti previste per le zone c.d. “gialle”. In tali zone pertanto:
– cessano di applicarsi le misure restrittive relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate al Capo III del DPCM, relative alla zona gialla, ma continueranno ad essere in vigore le generali misure di prevenzione del contagio (es. distanziamento interpersonale di almeno un metro) e le specifiche misure di contenimento del settore di riferimento adottate con i Protocolli e/o linee guida;
– restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
- nelle zone gialle
– dal 18 maggio:
– le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, potranno proseguire l’attività fino alle ore 23 (dal 7 giugno il servizio sarà possibile fino alle 24.00 e, dal 21 giugno p.v., non vi saranno limitazioni orarie);
– permane il limite delle quattro persone al tavolo (cartello), salvo che siano tutti conviventi;
– restano consentiti i servizi di delivery e take away; permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
– restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
– restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
– restano sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso;
– dal 22 maggio:
– tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie potranno restare aperti al pubblico anche nelle giornate festive e prefestive;
– potranno riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida di settore.
– dal 1° giugno:
– le attività dei servizi di ristorazione saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo di 4 persone se non conviventi, nel rispetto dei seguenti orari:
I. dal 1° al 6 giugno dalle 5 alle 23.00;
II. dal 7 al 20 giugno dalle 5 alle 24.00;
III. dal 21 giugno, senza limitazioni orarie.
– dal 15 giugno:
– torneranno a esser consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle “certificazioni verdi COVID 19”;
– sarà consentito lo svolgimento in presenza di fiere;
In ordine “certificazioni verdi” si fa presente che esse attengono alla documentazione attestante:
i) l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co-V-2: con validità di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale ma che ora può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla sua effettuazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
ii) la guarigione dal SARS-Co-V-2: con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
iii) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Co-V-2: con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.
– dal 1° luglio:
– potranno riaprire sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti;
– saranno consentiti convegni e congressi;
- nelle zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente:
– per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
– permane il divieto di feste, anche conseguenti a cerimonie, sagre, fiere, convegni, congressi, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, nonché la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture a essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Il nuovo provvedimento, inoltre, ridisegna il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano le Regioni e le Province autonome, attribuendo valore primario al parametro dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva, nonché a quello del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Tuttavia, fino al 16 giugno p.v. il monitoraggio verrà effettuato sulla base dei criteri previsti, nel regime previgente, dall’art. 1 del D.L. n. 33/2021, nonché da quelli nuovi, chiarendo espressamente che in caso di discordanza le regioni saranno collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
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