DPCM 2 marzo 2021 in Gazzetta Ufficiale

4 Marzo 2021

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 2 marzo 2021, in vigore a partire dal prossimo 6 marzo ed efficace fino al 6 aprile 2021 (eccezion fatta per le disposizioni sulla zona “bianca”, in vigore già da ieri, 3 marzo 2021).
È bene evidenziare fin da subito che, eccezion fatta per la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo o discoteche anche in zona bianca, il nuovo DPCM non prevede modifiche di rilievo per il regime giuridico applicabile al settore dei pubblici esercizi e conferma l’impianto normativo del precedente, con i 4 distinti regimi di misure restrittive a seconda dello scenario di rischio in cui verranno collocate le diverse realtà territoriali (c.d. aree “bianca”, “gialla”, “arancione” e “rossa”).

Sul punto è bene precisare che viene confermato che sia il Ministero della Salute – con ordinanze da adottare sentiti i Presidenti delle Regioni interessate e il CTS – a individuare le Regioni da collocare nei diversi scenari in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico (per la situazione attuale cfr. news Fipe).

Con riferimento alle misure applicabili sull’intero territorio nazionale, il provvedimento conferma le generali misure di prevenzione (distanziamento di un metro e obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie), il divieto di spostamenti interregionali (fino al 27 marzo p.v.), nonché l’obbligo per tutte le attività, inter alia, commerciali di continuare a osservare i contenuti del Protocollo del 24 aprile 2020 Governo/parti sociali sulle misure anti covid-19 negli ambienti di lavoro. Sul punto, inoltre, continua a essere fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte di ogni datore di lavoro privato.

Per quel che concerne la zona bianca, si prevede che:
cessano di applicarsi le misure restrittive relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività previste per la zona gialla, continuando a trovare applicazione le generali misure di prevenzione del contagio previste dal DPCM e le specifiche misure di contenimento del settore di riferimento adottate con i Protocolli e/o linee guida allegati al provvedimento;
restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Quanto alla zona gialla, per le attività dei servizi di ristorazione viene confermato il previgente regime giuridico:
l’attività di somministrazione in loco resta consentita dalle ore 5.00 sino alle 18.00 assicurando il rispetto delle misure previste nel Protocollo di settore;
– il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi;
– resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio (delivery);
– resta consentita la ristorazione con asporto, fino alle ore 18 per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina), fino alle 22 per tutti gli altri;
– in ogni caso, permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00;
– resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nello stesso;
– continuano a esser consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
– restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro;
– resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Confermati, inoltre il divieto di svolgimento di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, nonché la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici e dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive (eccetto le attività autorizzate), e la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Quanto agli spettacoli aperti al pubblico, si prevede, a partire dal 27 marzo 2021, che tali spettacoli potranno tornare a esser effettuati, nel rispetto delle misure previste dagli allegati 26 (spettacoli dal vivo) e 27 (cinema), nonché delle seguenti:
– esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati;
– dovrà esser assicurato il distanziamento di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
– la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per gli spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
È bene segnalare che al punto 18 dell’allegato 26 viene espressamente prescritto il divieto “di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori automatici, e di consumazione di cibo in sala e nei punti di ristoro interni alla struttura”.

Nelle zone arancioni e rosse, oltre alle restrizioni già previste per la zona gialla, permane la sospensione anche delle attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) è stato confermato l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00. Restano inoltre consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e del catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2) e restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Giova, infine, precisare, che a livello locale potrebbero esser state previste limitazioni ulteriori; ragion per cui, per un quadro esaustivo sulle misure restrittive applicabili nel proprio territorio di riferimento, è possibile contattare le nostre sedi territoriali.

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