Pubblicato in G.U. il DPCM 14 gennaio 2021
Pubblicato in G.U. il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni resteranno efficaci dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021, in ordine al quale si segnala l’introduzione delle c.d. aree bianche per quei territori con un livello di rischio “basso” nelle quali non varranno più le restrizioni relative alla sospensione o divieto di esercizio dell’attività previste per le c.d. aree gialle, fatta salva l’applicazione delle misure anti contagio previste dai protocolli del proprio settore.
Per quanto riguarda il settore rappresentato, permangono le misure restrittive già indicate per le aree c.d. “gialle”, “arancioni” e “rosse” precedentemente disposte con il DPCM del 3 dicembre 2020, tuttavia, occorre evidenziare l’introduzione dell’obbligo di sospendere dopo le 18.00 il servizio di asporto per coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).
In estrema sintesi, per i profili d’interesse dei pubblici esercizi, si ricorda:
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE (C.D. “AREA GIALLA”)
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1- Le attività dei servizi di ristorazione:
– restano consentite dalle ore 5.00 sino alle 18.00 assicurando il rispetto dei protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore;
– il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone ad eccezione che siano tutti conviventi e tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale degli avventori (cartello Fipe);
– resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto mentre ristorazione con asporto può essere effettuatasolo fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Tuttavia per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle 18.00;
– in ogni caso, permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00;
– resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (cartello Fipe).
2- Continuano a esser consentite le attività delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
3 – Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Permane la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno restare disattivate).
Discoteche
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Feste, eventi privati, banqueting e catering
È confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Permane anche la raccomandazione concernente le abitazioni private,per le quali è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Sagre e Fiere
Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Convegni, Congressi, cerimonie pubbliche
Permane la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, con eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive
Nelle giornate festive e prefestive dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LE REGIONI CON UNO SCENARIO DI “ELEVATA GRAVITÀ” (C.D. AREA ARANCIONE)
In questo caso, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione, tra le altre, anche le seguenti:
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie)e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00;
– restano inoltre consentite attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LE REGIONI CON UNO SCENARIO DI “MASSIMA GRAVITÀ” (C.D. AREA ROSSA)
Per queste Regioni, in aggiunta alle misure previste per l’area gialla e arancione (applicabili solo ove non siano previste analoghe misure maggiormente rigorose), per quanto d’interesse si segnala:
– restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Anche in questo caso, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) è stato previsto l’obbligo di sospendere l’asporto alle ore 18.00;
– inoltre, permangono consentite le mense e il catering continuativo su base contrattuale;
– restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Infine è bene tener presente che ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite:
– con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro);
– e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione nei confronti dei trasgressori di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
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16-01-2021