19-12 D.L. n. 172/2020 in Gazzetta Ufficiale: le restrizioni per il periodo natalizio e i nuovi ristori per le attività di ristorazione
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 – già in vigore da oggi 19 dicembre 2020 – che prevede nuove misure restrittive per il periodo natalizio e, contestualmente, dei nuovi contributi a fondo perduto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con codice ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering e banqueting, mense).
Per quel che concerne le nuove restrizioni, il Decreto prevede che in tutto il territorio nazionale:
nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 trovino applicazione le misure previste per la c.d. zona rossa (art. 3 del DPCM del 3 dicembre 2020);
nelle giornate del 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 trovino applicazione le misure previste per la c.d. zona arancione (art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020).
E’ bene precisare che, per quel che riguarda le attività di ristorazione, il regime giuridico applicabile dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è il medesimo: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano inoltre consentiti le mense e il catering continuativo su base contrattuale.
Come anticipato in premessa, il Decreto in commento, tuttavia, prevede dei nuovi ristori proprio in favore delle attività dei servizi di ristorazione. In particolare è stato previsto lo stanziamento di 645 milioni di euro (455 per il 2020 e 190 per il 2021) che verranno accreditati direttamente sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato già erogato il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Provvedimento “Rilancio”.
Sarà corrisposto il 100% dell’importo già ricevuto con tale ultima misura, e solo ai soggetti che hanno già beneficiato del predetto contributo e a condizione che siano in possesso, come attività prevalente, di uno dei seguenti codici ATECO:
CODICE ATECO (56-ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) |
561011 – Ristorazione con somministrazione |
561012 − Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 − Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 − Gelaterie e pasticcerie |
561041 − Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 − Ristorazione ambulante |
561050 − Ristorazione su treni e navi |
562100 − Catering per eventi, banqueting |
562910 − Mense |
562920 − Catering continuativo su base contrattuale |
563000 − Bar e altri esercizi simili senza cucina |
L’importo del contributo, in ogni caso, non potrà essere superiore a euro 150.000.
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