15-12 Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza a dicembre 2020

15 Dicembre 2020

La sospensione dei versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 157/2020 si applica:

1) Per le imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

– con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente – che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019 senza il requisito della diminuzione del fatturato.


2) Ai soggetti seguenti (a prescindere dal possesso dei requisiti relativi alla diminuzione del fatturato):


– soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (allegato n. 1 alla circolare in commento); – soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (allegato n. 2 alla circolare in commento) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. zone arancioni e rosse).


Gli ambiti territoriali sopra citati sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del Ministro della Salute, come segue:


• zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia; • zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.


Le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.


Per maggiori informazioni contattare la Fipe del territorio.

Non hai trovato quello che cercavi?
Seguici su