DPCM 3 dicembre 2020 – Le misure di maggiore interesse per i Pubblici Esercizi
Da oggi e fino al 15 gennaio 2021, saranno in vigore le misure anticontagio del DPCM del 3 dicembre 2020 rispetto alle quali non si ravvisano particolari modifiche per il settore rappresentato e, soprattutto, è stato scongiurato, grazie alle attività di sensibilizzazione della Federazione, il rischio di chiusura delle attività di ristorazione alla vigilia e a Natale (da ultimo – Lettera aperta alla politica). Per quanto riguarda l’aggiornamento degli scenari di rischio, sono stati prorogati sino alla data della prossima ordinanza e comunque non oltre il 6 dicembre p.v., le ordinanze del Ministero della Salute del 19,20, 24, e 27 novembre, la complessiva situazione territoriale è riepilogata in questa cartina.
I – Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (c.d. “Area gialla”)
• Limitazione agli spostamenti
(i) dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
(ii) per il periodo natalizio sono previste ulteriori limitazioni (cfr. art 1, comma 4 del DPCM, e art. 1, comma 2, del D.L. n. 158/2020):
– dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome;
– il 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sarà vietato altresì ogni spostamento tra Comuni
In entrambi i casi sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.
(iii) Per la notte di capodanno è disposta la limitazione agli spostamenti dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio.
• Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Si segnala inoltre che fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
(i) Le attività dei servizi di ristorazione (codice ATECO 56), in conformità con i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore (cfr. allegato 9), restano consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 18.00.
E’ consentito un massimo di 4 persone per tavolo, ad eccezione del caso in cui siano tutte conviventi.
Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
La disposizione precisa che resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre la ristorazione con asporto (take away) può essere effettuata solo fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
(ii) Continuano a esser consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
(iii) Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro.
• Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Permane la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. È bene ricordare che rimangono sospese anche quelle attività che sono svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. A mero titolo esemplificativo, le slot ubicate presso un pubblico esercizio dovranno restare disattivate.
• Discoteche
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
• Feste, eventi privati, banqueting e catering
È confermato il divieto assoluto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Permane anche la raccomandazione concernente le abitazioni private, per le quali è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
• Convegni, Congressi, cerimonie pubbliche
Restano sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, con eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
II – Misure di contenimento del contagio per le Regioni con uno scenario di tipo 3 – “elevata gravità” (c.d. “Area arancione”)
In questo caso, oltre alle misure previste per l’area gialla (applicabili solo ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione, tra le altre, anche le seguenti:
• Libertà di circolazione
Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. E’ consentito spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza, abitazione o domicilio per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. E’ inoltre raccomandato di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano inoltre consentiti le mense e il catering continuativo su base contrattuale.
III – Misure di contenimento del contagio per le Regioni con uno scenario di tipo 4 – “massima gravità” (c.d. Area rossa)
Per queste Regioni, oltre alle misure previste per l’area gialla e arancione (applicabili solo ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione anche le seguenti:
• Libertà di circolazione
E’ vietato ogni spostamento (quindi anche all’interno del proprio Comune) salvo comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, ma resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
• Attività commerciali al dettaglio e servizi alla persona
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sono altresì sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano inoltre consentiti le mense e il catering continuativo su base contrattuale.
Per maggiori informazioni o assistenza contatta la fipe del tuo territorio
04-12-2020