DPCM 3 novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale: misure di contenimento differenziate a seconda dello scenario di rischio del territorio

5 Novembre 2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 3 novembre 2020, che resterà efficace dal 6 novembre fino al 3 dicembre p.v.
Il Provvedimento individua una serie di misure applicabili sull’intero territorio nazionale, e contestualmente prescrive ulteriori misure maggiormente restrittive a seconda che la zona territoriale sia dichiarata di “elevata gravità” (c.d. scenario 3) o “massima gravità” (c.d. scenario 4) con provvedimento del Ministero della Salute sentiti il CTS e i Presidenti delle Regioni interessate.

Resta tuttavia salva la possibilità per le Regioni di introdurre disposizioni ulteriormente restrittive.
Come anticipato dal Presidente Conte nella conferenza stampa tenutasi ieri sera, il Ministero della Salute (con Ordinanza che dovrebbe essere pubblicata a breve in Gazzetta Ufficiale) ha suddiviso il territorio nazionale classificando le Regioni secondo i livelli di rischio sopra enunciati nel seguente modo:

i) Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Trento, Bolzano;
ii) Area arancione: Puglia e Sicilia;
iii) Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Spetta al Ministero la verifica, con cadenza settimanale, circa il permanere delle condizioni che giustificano la collocazione delle Regioni nelle diverse zone di rischio e l’aggiornamento del relativo elenco.

Di seguito le misure di maggior interesse per il settore dei pubblici esercizi:

I – Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (c.d. “Area gialla”)

• dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute;
• i Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, sempre consentendo l’accesso solo agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
• nei locali pubblici, aperti al pubblico e negli esercizi commerciali, permane l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nello stesso;
• sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
• restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
• permane il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, senza alcuna eccezione;
• continua il divieto di sagre e fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi;
• sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico ed è fortemente raccomandato che le riunioni private siano realizzate in modalità a distanza;
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
• le attività dei servizi di ristorazione permangono consentite dalle 5.00 sino alle ore 18.00, è consentito un massimo di 4 persone per tavolo (fatta eccezione per le persone conviventi). Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
• continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
• restano aperti senza limiti di orario gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso ospedali, aeroporti e quelli presso le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade.

II – Misure valevoli nelle Regioni con uno scenario di tipo 3 – “elevata gravità” (c.d. “Area arancione”)

Per queste Regioni, oltre alle misure previste per l’area gialla (applicabili solo ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione, tra le altre, anche le seguenti:

• sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22:00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali, aeroporti e quelli presso le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, con obbligo di assicurare in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Restano inoltre consentiti le mense e il catering continuativo su base contrattuale.

III – Misure valevoli nelle Regioni con uno scenario di tipo 4 – “massima gravità” (c.d. Area rossa)

Per queste Regioni, oltre alle misure previste per l’area gialla e arancione (applicabili solo ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose), trovano applicazione anche le seguenti:

• è vietato ogni spostamento (quindi anche all’interno del proprio Comune) salvo comprovati motivi di lavoro, salute o necessità ma consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (fino alle ore 22:00), con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali, aeroporti e quelli presso le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, con obbligo di assicurare in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Restano inoltre consentiti le mense e il catering continuativo su base contrattuale.
• sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sono altresì sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.

In allegato uno schema riassuntivo delle misure aventi un impatto sulle attività dei pubblici esercizi

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05-11-2020

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