Faq DPCM 24 ottobre 2020
Un bar all’interno dell’area di servizio stradale può rimanere aperto dopo le 18.00?
Secondo la normativa nazionale non può rimanere aperto in quanto l’art. 1, comma 9, lett. ff) include tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che rimangono aperti secondo l’orario ordinario solo quelli presenti negli ospedali, negli aeroporti e nelle autostrade. In altri termini, le attività di ristorazione lungo le reti stradali dovranno osservare il limite orario 5.00 – 18.00 (dopo le ore 18.00 sarà possibile solo fornire il servizio di delivery e, fino alle 24.00, la ristorazione con asporto).
Buonasera, vi scrivo per avere supporto in merito al nuovo DPCM del 24/10. Lavoro nel campo della ristorazione e non mi è chiaro se due amiche possono venire a pranzo? O 4 colleghi possono stare allo stesso tavolo?
Sì in entrambi i casi in quanto la disposizione attualmente in vigore stabilisce un massimo di quattro persone per ogni singolo tavolo (che dovranno rispettare il distanziamento di almeno un metro secondo quanto stabilito nelle linee guida della Conferenza delle Regioni – allegato 9 al citato DPCM). Il limite massimo di quattro persone è derogabile nel caso in cui tutti i commensali siano conviventi.
Ho un bar tabacchi, con l’ultimo DPCM dopo le 18.00 posso restare aperto solo con la parte tabacchi?
Sì, la prosecuzione dell’attività di tabaccheria non ha subito limitazioni orarie da parte del DPCM del 24 ottobre 2020.
Fino a che ora si può consegnare alcol nell’asporto?
Per quanto riguarda la normativa nazionale, l’art. 1, comma 9 lett. ee) stabilisce che la ristorazione con asporto (di cibo e bevande, anche alcoliche) è consentita fino alle 24.00, tuttavia, è bene segnalare che alcune ordinanze locali hanno adottato un regime maggiormente restrittivo relativamente alle bevande alcoliche. Consigliamo di rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente più vicina che saprà fornire tutte le indicazioni in merito.
Buongiorno, ho un bar con codice ateco 56.3, posso fare il delivery quindi consegna a domicilio di spritz e cocktail?? Ci sono variazioni da fare per il servizio di delivery?
Dal punto di vista nazionale, DPCM del 24 ottobre consente il servizio di delivery senza restrizioni di orario né tipologia di bevande. In proposito si segnala che come confermato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con nota esplicativa n. 222999/RU con la consegna di bevande alcoliche a domicilio, l’esercente “continua ad esercitare la medesima attività seppure in una forma distributiva ulteriore, accessoria rispetto a quella di ordinario svolgimento” e che pertanto, sotto il profilo fiscale, “il ricorso a tale iniziativa non dà luogo al sorgere di nuovi obblighi di denuncia di esercizio all’Ufficio delle dogane […] né a specifici vincoli di circolazione delle bevande premiscelate trasportate”. Anche dal punto di vista amministrativo non sono necessari ulteriori adempimenti in quanto non è richiesto un autonomo titolo abilitativo né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali (pto 1.12.5 Tabella A del DLgs n.222/2016 1.12.5 “quando l’attività è accessoria […] non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo”). Tra l’altro, per ciò che concerne la notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori oneri, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata. In ogni caso, consigliamo di rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente a lei più vicina in quanto le Regioni conservano il potere di introdurre misure più restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative.
Buonasera vorrei capire esattamente cosa si intende nell’ultimo D.P.C.M. per: “… resta consentito fino alle ore 24 la ristorazione con asporto … “. Preciso che io non effettuo la preparazione di pasti ma vendo articoli confezionati quali merendine, biscotti, tramezzini non di mia produzione (confezionati), io quindi devo chiudere alle ore 18.00? Grazie.
Se la sua attività rientra tra quelle con codice ateco 56, può offrire il servizio di take away fino alle 24.00, con divieto di consumazione nel locale o nelle adiacenze. E’ bene ricordare che dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (cartello Fipe).
Dovrei sposarmi in novembre posso fare il pranzo (senza festa) post cerimonia, rispettando tutte le restrizioni?
Il DPCM del 24 ottobre u.s., le cui disposizioni resteranno efficaci fino al 24 novembre p.v., sancisce il divieto assoluto di feste, ivi comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose. Tuttavia, nel caso in cui voglia effettuare un semplice pranzo presso un’attività di ristorazione, questo potrà essere svolto a condizione che l’esercente mantenga l’ordinario assetto organizzativo e siano rigorosamente rispettate le prescrizioni attualmente vigenti in ordine al numero massimo di persone che contemporaneamente ammesse nel locale, il rispetto del numero massimo di commensali per tavolo (4 persone, salvo che siano tutti conviventi) e le norme di sicurezza di settore stabilite nelle linee guida/protocolli Regionali o, in assenza, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (allegato 9 del DPCM sopra citato). In ogni caso, consigliamo di rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente a lei più vicina in quanto le Regioni conservano il potere di introdurre misure più restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative.
Gestisco un ristorante, il nuovo DPCM cambia le regole su delivery e take away?
No. Il DPCM del 24 ottobre 2020 stabilisce che resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (senza limiti di orario) e quella con asporto ma solo fino alle 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (cartelli Fipe). Tuttavia, è bene ricordare che tale provvedimento ha posto il divieto di consumo di cibi e bevande dopo le 18.00 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Dopo le 18 possiamo effettuare solo asporto o delivery, ma dobbiamo inibire l’accesso ai locali servendo il cliente da “una finestra” o sull’uscio della porta oppure possiamo farli entrare?
Nel DPCM entrato in vigore il 26 ottobre 2020, con riferimento alla ristorazione con asporto (consentita fino alle ore 24.00), viene fatto espresso divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre non viene inibito l’accesso ai locali dei clienti per il mero ritiro della merce. Questa la ragione per cui si ritiene che l’esercente possa consentire alla clientela di fare ingresso nel locale, a condizione che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Ciò premesso, stante la possibilità per le Regioni di introdurre misure più restrittive in base alla curva epidemiologica, appare opportuno effettuare una verifica su eventuali ordinanze locali tramite l’Ascom d’appartenenza.
Forniamo il servizio di mensa per una serie di aziende, possiamo continuare l’attività?
Sì, dal punto di vista nazionale l’art. 1, comma 9 lett. ee) del DPCM del 24 ottobre 2020, stabilisce che continuano ad essere consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Ho un bar con tavoli all’interno, fino a quando posso tenere aperto?
Il DPCM del 24 ottobre u.s., non differenzia l’apertura/chiusura delle attività di ristorazione a seconda che ci sia o meno la possibilità di effettuare il consumo al tavolo. L’art. 1, comma 9, lett. ee) stabilisce, infatti, che le attività con codice Ateco 56 sono consentite dalle 5.00 alle 18.00 e che il consumo al tavolo è possibile con un massimo di quattro persone (cartello Fipe), salvo che siano tutte conviventi. Dopo le 18.00 potrà proseguire con la consegna a domicilio e con l’asporto ma quest’ultimo fino alle 24.00.
Ho una discoteca, ci sono novità con il nuovo DPCM?
No. Allo stato, fino al 24 novembre p.v. restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso.
Per le sale bingo, la normativa è cambiata?
Sì. Il DPCM del 24 ottobre ha sostituito le disposizioni previste nel DPCM del 13 ottobre – come modificato e integrato dal DPCM del 18 ottobre – conseguentemente a partire dal 26 ottobre e fino al 24 novembre p.v. sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Gestisco un punto ristoro su un’autostrada, potete spiegarmi le regole dell’ultimo DPCM?
L’art. 1, comma 9, lett. ff) stabilisce che restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Le attività situate in tali specifici luoghi, dunque, non sono soggette alla limitazione oraria delle 5.00 – 18.00.
Abbiamo una prenotazione per un ricevimento di una cresima. Possiamo effettuarlo nel rispetto del limite dei 30 partecipanti?
No. Il DPCM del 24 ottobre, entrato in vigore oggi, 26 ottobre, sostituisce i precedenti DPCM e, per quanto riguarda le feste pone un divieto assoluto sia nei luoghi chiusi che all’aperto (art. 1, comma 9 lett. n). Dunque, non sono più consentiti festeggiamenti connessi a cerimonie civili e religiose.
Nel calcolo del numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale, devo indicare anche quelle nei dehors?
L’art. 1, comma 5 del DPCM del 24 ottobre stabilisce per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo “di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”. Dunque, dal tenore letterale della norma – non più riferita solo al settore della ristorazione – sembrerebbe che tale indicazione vada fornita solo con riferimento ai locali interni, non contemplando esplicitamente gli eventuali spazi esterni, quali dehors ecc.(cartello Fipe)
Fino a quando siamo esentati dal pagamento di Tosap e Cosap?
Ai sensi dell’art. 181 del D.L. “Rilancio”, così come modificato dall’art. 109 del D.L. “Agosto”, i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento della TOSAP e della COSAP dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Salve desideravo una info sul numero max di persone per tavolo al ristorante, siamo in 6 più un bimbo di 4 anni, come deve comportarsi il locale dove vorremo andare a pranzo? Non vi è specifica sulla presenza di bambini. Grazie
L’art. 1, comma 9, lett. ee) del DPCM del 24 ottobre u.s., stabilisce che le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00 e che il consumo al tavolo è possibile con un massimo di quattro persone (cartello Fipe), salvo che siano tutte conviventi. Dunque, 7 persone – a prescindere dall’età – potranno sedere allo stesso tavolo solo laddove siano tutte conviventi.
Vorrei sapere se posso somministrare i pasti a cena ai carabinieri della caserma con cui ho una convenzione o a ditte con le quali ho in essere convenzioni per i loro dipendenti.
L’art. 1, comma 9, lett. ee), del DPCM del 24 ottobre 2020 stabilisce che continuano ad essere consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In assenza dei codici ATECO sopra richiamati, deve ritenersi che l’esercizio debba rispettare la limitazione oraria prevista in generale per le attività di ristorazione (dalle 5.00 alle 18.00, con possibilità di effettuare delivery senza limiti orari e, fino alle ore 24.00, take away). In quest’ultimo caso, data la possibilità per le Regioni di introdurre misure più restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative si consiglia comunque di rivolgersi alla nostra Associazione a lei territorialmente più vicina.
Ho un ristorante e vorrei sapere se dopo le 18 posso far cenare i clienti di bed and breakfast o alberghi che non dispongono di un ristorante interno.
L’art. 1, comma 9, lett. ee), del DPCM del 24 ottobre 2020 stabilisce che resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. La norma, quindi, sembra riferirsi esclusivamente alle attività di somministrazione svolte all’interno della struttura ricettiva e non invece a quelle che vengano svolte – sebbene a servizio esclusivo degli ospiti degli hotel – in esercizi di ristorazione limitrofi.
Sul punto è bene altresì considerare che la medesima norma stabilisce che continuano ad essere consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È dunque ragionevole ritenere che le attività contrassegnate dai citati codici ATECO potranno proseguire la loro attività senza limiti orari e nei confronti dei clienti sopra richiamati.
Il nuovo DPCM non distingue più fra consumo al tavolo e non visto che pone la chiusura per tutte le attività di ristorazione alle 18. Quindi in questo caso (prima delle 18.00) si può consumare anche al banco rispettando la distanza interpersonale?
Si. L’attività di consumazione al banco non viene vietata, quindi, potrà essere effettuata a condizione che venga assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, in conformità con le linee guida sulla ristorazione (allegato 9 del DPCM citato).
Per l’asporto nelle attività di somministrazione posso far entrare il cliente nel locale, vero? Purchè poi non si consumi sul posto?
L’art. 1, comma 9, lett. ee) del DPCM 24 ottobre 2020, con riferimento alla ristorazione con asporto (consentita fino alle ore 24.00), stabilisce espresso divieto di consumazione nel locale o nelle adiacenze (cartello Fipe), mentre non viene impedito l’accesso ai locali dei clienti per il ritiro e pagamento della merce. Dal tenore letterale della norma, dunque, si evince che l’esercente può consentire alla clientela di fare ingresso nel locale, a condizione che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Ciò premesso, stante la possibilità per le Regioni di introdurre misure più restrittive in base alla curva epidemiologica, appare opportuno effettuare una verifica su eventuali ordinanze locali anche tramite l’Ascom d’appartenenza.
Con il DPCM del 24 ottobre 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. Nulla viene detto a proposito degli esercizi di somministrazione presenti nelle stazioni ferroviarie. Devono osservare la chiusura oppure, per analogia con le ipotesi citate, possono restare aperti?
No, non essendo espressamente menzionate tra le attività incluse nella deroga prevista dall’art. 1, comma 1, lett. ff) del DPCM 24 ottobre, gli esercizi di somministrazione posti all’interno delle stazioni ferroviarie sono assoggettate alla limitazione oraria 5.00 – 18.00; fatta salva la possibilità di effettuare il servizio di consegna a domicilio senza limiti orari e, fino alle ore 24.00, take away.
Tempo fà nelle linee guida per le sale giochi era stata data la possibilità di installare dei pannelli divisori tra le slot per ovviare alla distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le persone. Nelle ultime linee guida non se ne fa’ più menzione. Volevo sapere se era sempre valido l’utilizzo di tali barriere divisorie.
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. l) del DPCM del 24 ottobre 2020 le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese fino al prossimo 24 novembre.
Laddove alla riapertura dovessero trovare ancora applicazione le linee guida allegate al citato DPCM, si conferma che, stando al tenore letterale delle disposizioni ivi contenute, sarà necessario organizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature da gioco in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, a eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale. Non è invece presente alcun riferimento alla possibilità di derogare al suddetto distanziamento, installando appositi pannelli divisori. Sul punto, tuttavia, è bene verificare se a livello regionale sia stato previsto diversamente, per saperne di più, può contattare la nostra Associazione territorialmente a lei più vicina.
Volevo sapere se il gioco delle carte è sempre possibile dopo il nuovo DPCM del 24 ottobre.
Sì, è possibile. Le linee guida sulla ristorazione (allegato 9 del DPCM citato), con riferimento alle attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), continuano a prescrivere le seguenti misure di prevenzione:
a) obbligo di utilizzo della mascherina;
b) Igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco;
c) rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.
Con particolare riferimento alle carte da gioco, viene inoltre consigliata una frequente sostituzione dei mazzi.
Ma con asporto si può rimanere aperti?
Il DPCM 24 ottobre 2020, a livello nazionale ha stabilito che la ristorazione con asporto (take away) possa essere effettuata solo fino alle ore 24.00, con divieto di consumazione nel locale o nelle adiacenze (cartelli Fipe). Non è necessario che l’esercizio sia fisicamente chiuso al pubblico in quanto la norma non vieta al cliente l’accesso ai locali per il ritiro e pagamento della merce, a condizione che permanga il tempo strettamente indispensabile all’effettuazione di tali operazioni.
aggiornato al 26-10-2020