Proroga stato di emergenza e nuovo decreto legge

8 Ottobre 2020

Sono stati pubblicati in GU n. 248 la Delibera del Consiglio dei Ministri che – in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte dell’OMS – proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e il Decreto Legge n. 125/2020 volto a estendere l’efficacia di alcune disposizioni già in vigore volte a contrastare la diffusione del Covid 19. Le misure adottate tramite DPCM, con durata non superiore a trenta giorni (comunque reiterabili e modificabili), potranno essere limitate a specifiche parti o all’intero territorio nazionale, tuttavia, le Regioni potranno introdurre misure maggiormente restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative .

Il nuovo decreto emergenziale, inoltre, prevede l’estensione dell’efficacia delle disposizioni previste nel DPCM del 7 settembre u.s., che resteranno valide fino al 15 ottobre 2020. Di particolare interesse risulta:

• l’introduzione degli obblighi di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di utilizzarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; sul punto è bene precisare che sono espressamente fatte salve, tra l’altro, le disposizioni contenute nei protocolli e nelle linee guida concernenti il consumo di cibi e bevande;
• la proroga al 31 ottobre p.v. dei termini decadenziali per l’invio delle domande e la trasmissione dei dati in materia di nuovi trattamenti di assegno ordinario (FIS) e cassa integrazione in deroga;
• restano consentite le attività di ristorazione, degli stabilimenti balneari, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, seppur condizionate al preventivo accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori e, quindi, all’adozione di protocolli o linee guida disciplinanti le specifiche misure di prevenzione;
restano sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Viene fatta salva la vigenza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sul punto, tuttavia, si ricorda che è in corso la Conferenza delle Regioni e Province autonome in cui è possibile che vengano apportati aggiornamenti alle suindicate linee guida, eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate dalla Federazione ai propri associati.

Vuoi saperne di più? Contatta la nostra Associazione di categoria a te più vicina!

08-10-2020

Non hai trovato quello che cercavi?
Seguici su