Credito d’imposta sanificazione e DPI: domanda entro il prossimo 7 settembre

4 Settembre 2020

Entro il 7 settembre 2020, le imprese che sono interessate ad accedere al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 D.L. Rilancio) dovranno indicare all’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione l’ammontare delle spese già sostenute e gli eventuali costi che prevedono di affrontare entro il 31.12.2020 (cfr. le istruzioni per la compilazione della comunicazione).

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite il servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

È bene ricordare che rientrano nell’agevolazione le spese relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) – quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari – conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

La misura del credito d’imposta sarà pari al 60% delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Proprio in ragione del rispetto di tale limite di spesa, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 259854/2020, ha stabilito che, nel caso in cui l’ammontare totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore al predetto limite di spesa, il credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto (60% delle spese complessive risultanti nella comunicazione validamente presentata) moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con altro Provvedimento dell’Agenzia da emanare entro l’11.09.2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997.

Fino al 31.12.2021 sarà possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). In questo caso occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia (il cessionario sarà tenuto, conseguentemente, a comunicare l’accettazione del credito).

Si ricorda, infine, che per quel che concerne il diverso credito d’imposta di cui all’art. 120 del D.L. Rilancio (cfr. focus Fipe) – credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – i tempi per la presentazione della comunicazione sono più ampi (occorre presentarla entro il 30 novembre 2021).

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04-09-2020

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