Conversione in Legge D.L. Rilancio: le novità più rilevanti per il settore

18 Luglio 2020

È stata appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.77 /2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020 c.d. “Rilancio”. Molte delle disposizioni già previste nel Decreto sono state confermate in sede di conversione.

Come si ricorderà, il provvedimento stanzia 55 miliardi di euro di interventi a sostegno della salute, lavoro, economia e politiche sociali.

Tra le diverse modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare, si segnalano, in quanto di particolare rilievo per il settore rappresentato:

– Il recepimento delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 52/2020 relativamente alla possibilità di fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatori sociali (9 + 5 + 4) delle complessive 18 anche antecedentemente al 1° settembre 2020. L’accesso alle suddette quattro settimane prima del 1° settembre è consentito in caso di fruizione delle precedenti 14 settimane di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;

– l’erogazione di contributi a fondo perduto – entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 – in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie. È necessario però attendere un decreto del MEF, che verrà adottato di concerto con il MISE, per conoscere i criteri e le modalità attuative della norma (art. 25-bis);

– l’accesso ai crediti d’imposta per i canoni di locazione di cui all’art. 28, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro (nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020). A tali soggetti spetta un credito d’imposta pari al 20% del canone di locazione, di leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività e, nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, un credito d’imposta pari al 10%;

È inoltre stato eliminato il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, tra le altre, per le imprese che hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Sulla cedibilità del credito d’imposta di cui all’art. 28 si veda anche la news Fipe;

– l’istituzione di un Fondo per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute a seguito dei pagamenti con carte di credito o di debito eseguiti a partire da domani 19 luglio 2020 fino 31 dicembre 2020, con la previsione di un limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Disposizione molto sentita e voluta dalla Federazione, seppur le proposte emendative avanzate dalla stessa fossero più incisive e a lungo periodo. In ogni caso sarà necessario attendere Decreto del MEF per conoscere come verrà disciplinato l’utilizzo del fondo.

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18-07-2020

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