15-07 COVID-19: la disciplina degli ingressi nel territorio nazionale

15 Luglio 2020

Come noto, l’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha condotto le Istituzioni governative a prevedere diverse misure di contenimento del contagio, tra cui la chiusura della frontiere. Tuttavia, i dati incoraggianti delle ultime settimane hanno portato all’emanazione di una serie di disposizioni volte a disporre/programmare una progressiva riapertura delle stesse. 

Stante l’estrema rilevanza del tema, e la frammentazione del contesto normativo di riferimento, si riporta una breve e sintetica ricostruzione della disciplina.

Occorre, anzitutto, rilevare che il DPCM del 14 luglio 2020 ha disposto, tra l’altro, la proroga al 31 luglio 2020 delle disposizioni contenute nel DPCM dello scorso 11 giugno (cfr. in particolare artt. 4, 5 e 6), nonché quelle delle Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020, recanti disposizioni in ordine all’ingresso e il transito nel territorio nazionale di cittadini stranieri.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del 9 luglio 2020, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

  1. Armenia;
  2. Bahrein;
  3. Bangladesh;
  4. Brasile;
  5. Bosnia Erzegovina;
  6. Cile;
  7. Kuwait;
  8. Macedonia del Nord;
  9. Moldova;
  10. Oman;
  11. Panama;
  12. Perù;
  13. Repubblica Dominicana.

Non rientrano nel divieto di cui sopra – e quindi possono comunque fare ingresso nel territorio dello Stato italiano – i cittadini (e i loro familiari) degli Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, nonché di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che abbiano residenza anagrafica in Italia da data antecedente al 9 luglio 2020. Tuttavia, con riferimento a questi soggetti, qualora nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato nei Paesi di cui alle lettere da a) a m) dell’elenco sopra riportato, vige comunque l’obbligo di comunicare immediatamente l’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, nonché quello di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni.

Inoltre, è bene altresì sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 giugno 2020 – la cui vigenza, come già rilevato, è stata anch’essa prorogata fino al prossimo 31 luglio – è comunque consentito l’ingresso nel territorio nazionale:

  1. dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, nonché di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, e dei loro familiari;
  2. dei cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 (vale a dire coloro che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per 5 anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda), nonché dei cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
  3. cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

Anche in questo caso, coloro che fanno ingresso in Italia – eccezion fatta per quelli provenienti dai territori esteri indicati alla lett. a) – dovranno sottoporsi all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario sempre per 14 giorni.

15-07-2020

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