FAQ sul fondo perduto di cui all’art. 25 del DL Rilancio
1. Quali sono i soggetti che possono chiedere il contributo a fondo perduto? Ci sono limiti di fatturato?
I possibili beneficiari della misura sono gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, che nell’anno 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.
È bene precisare che se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
2. Sono un ristoratore che vorrebbe accedere al fondo perduto. Potete dirmi se è necessario dimostrare di aver subito una perdita di fatturato come conseguenza della pandemia?
Il contributo di cui all’art. 25 del DL Rilancio spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (in altri termini, occorrerà dimostrare di aver subito nel mese di aprile 2020 una perdita di fatturato di almeno 1/3 rispetto ad aprile 2019).
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture e i corrispettivi giornalieri con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, servirà far riferimento alla data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Ad ogni modo, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.
3. Ho un pub e ho iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019. Posso accedere al ristoro di cui all’art. 25 del DL Rilancio?
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio del 2019 (e non oltre il 30 aprile 2020), il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza del requisito della perdita di almeno un terzo del fatturato. Lo stesso vale anche per tutte le attività che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (alluvioni, terremoti, ecc.) i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).
4. So che ora è possibile accedere al contributo a fondo perduto del Governo. Come si determina la misura del contributo?
L’ammontare del contributo, che verrà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante bonifico in c/c intestato al richiedente, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
-
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020.
In ogni caso, il contributo non potrà essere inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
5. Ho una pizzeria e sono rimasto chiuso durante il coronavirus. Cosa devo fare per ottenere il ristoro a fondo perduto?
Occorre la trasmissione, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate di una specifica istanza scaricabile a questo link.
L’istanza deve contenere, anzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo e l’Iban del conto corrente – allo stesso intestato o cointestato – su cui accreditare la somma. Dovranno poi essere riportati i dati necessari a determinare la spettanza del contributo, cioè l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi nei mesi di aprile 2019 e 2020.
Laddove l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il richiedente dovrà compilare anche il quadro A del modello, relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente alle verifiche antimafia.
Per trasmettere l’istanza si può utilizzare:
– un software di compilazione (cfr. specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate); il file dell’istanza va inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi;
– una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, seguendo i seguenti step:
-
- accedere nella sua area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) ovvero le credenziali Entratel/Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- cliccare sul link “Fatture e Corrispettivi” presente nella home page della sua scrivania;
- cliccare sul link “Contributo a Fondo Perduto” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”
- cliccare sul link “Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)”;
- inserire le informazioni dell’istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto “Invia istanza”.
Nel caso di contributi superiori a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.
6. L’istanza per accedere al fondo perduto, può essere presentata da un intermediario?
La norma prevede espressamente che l’istanza possa essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, purché questi sia stato delegato all’utilizzo del cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “fatture e corrispettivi”.
7. Ho una gelateria, sono ancora in tempo per presentare la richiesta per il contributo a fondo perduto del Governo?
L’istanza può essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, la richiesta può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
8. Come faccio a capire se la richiesta per ricevere i 2.000 euro a fondo perduto è andata a buon fine?
Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa. Dopo una prima serie di controlli formali (es. esistenza codice fiscale del soggetto richiedente, della partita iva attiva ecc.), viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “presa in carico” (o, in caso di esito negativo dei controlli, una “ricevuta di scarto”).
Dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell’Agenzia effettua dei controlli più approfonditi, al termine dei quali, in caso di esito positivo, viene emessa una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’Iban indicato nell’istanza(in caso di esito negativo, viene invece emessa una ricevuta di scarto).
È bene ricordare che il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrebbe scartata.
9. Sono un imprenditore e ho presentato la richiesta per ricevere il contributo a fondo perduto. Se mi accorgo di aver sbagliato ad inserire alcuni dati, posso presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedente?
Fino all’emissione della ricevuta di accoglimento, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita unicamente la presentazione di un’istanza di rinuncia.
Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.
aggiornate al 26-06-2020