Ordinanza regione Toscana: consentito il take away a partire dal 24 aprile

23 Aprile 2020

Con Ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020, la Regione Toscana ha dato il via libera alla vendita di cibo per asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane.

Con Ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020, la Regione Toscana ha dato il via libera alla vendita per asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane.

Trattasi, dunque, di un primo formale riscontro positivo alla campagna lanciata da tempo dalla Federazione volta a consentire la vendita per asporto dei prodotti che normalmente verrebbero somministrati nei locali dell’azienda che, come si ricorderà, era stata richiesta dal Presidente Stoppani anche con una lettera al Governo e alle Amministrazioni.

A tal proposito, si apprezza la dedizione con la quale Confcommercio/Fipe Toscana ha dato seguito all’iniziativa Federale, conseguendo concreti risultati che, si auspica, possano esser presto raggiunti anche in altre realtà territoriali.

Nello specifico, bar, ristoranti, pub, pasticcerie ecc. lungo il territorio toscano, a decorrere dal prossimo 24 aprile, oltre al servizio della consegna a domicilio, potranno quindi consentire ai clienti il ritiro dei prodotti ordinati presso i locali dell’impresa, nel rispetto di alcune modalità che consentano di evitare gli assembramenti:

· i clienti dovranno ordinare i prodotti on-line o per via telefonica;

· gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati dovranno avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo;

· nel locale dovrà esser consentita la presenza di un solo cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.

Inoltre, dovrà essere garantito il rispetto delle misure di prevenzione prescritte con l’Ordinanza regionale dello scorso 18 aprile, tra le quali si segnalano:

· mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro di 1,8 metri. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;

· è comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale (dovrà essere il datore di lavoro a fornire le mascherine);

· occorre inoltre detergersi le mani prima dell’accesso al posto di lavoro e nei diversi momenti dell’attività lavorativa e, ove compatibili con l’attività, indossare guanti monouso;

· il datore di lavoro deve accertare, tramite idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, che questi non abbia febbre o altri sintomi influenzali; deve inoltre informare tutti i lavoratori delle misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi;

· deve essere garantita la sanificazione degli ambienti, con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, e degli impianti di areazione;

· ove possibile, posizionare pannelli di separazione sui banchi e sulle casse;

· l’ingresso è consentito solo alla clientela in possesso di mascherina (all’ingresso devono esser posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso e posizionati idonei cartelli per avvisare la clientela del necessario rispetto della distanza di 1,8 metri sopra);

· obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anticontagio che preveda l’impegno del datore di lavoro all’attuazione delle descritte misure al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, seguendo il format scaricabile attraverso questo link;

E’ bene, inoltre, precisare che resta sospesa ogni forma di consumo all’interno dei locali dell’azienda.

Per le restanti diposizioni dell’Ordinanza, si rinvia alla lettura integrale del testo.

Trattasi, dunque, di un primo formale riscontro positivo alla campagna lanciata da tempo dalla Federazione volta a consentire la vendita per asporto dei prodotti che normalmente verrebbero somministrati nei locali dell’azienda che, come si ricorderà, era stata richiesta dal Presidente Stoppani anche con una lettera al Governo e alle Amministrazioni.

A tal proposito, si apprezza la dedizione con la quale Confcommercio/Fipe Toscana ha dato seguito all’iniziativa Federale, conseguendo concreti risultati che, si auspica, possano esser presto raggiunti anche in altre realtà territoriali.

Nello specifico, bar, ristoranti, pub, pasticcerie ecc. lungo il territorio toscano, a decorrere dal prossimo 24 aprile, oltre al servizio della consegna a domicilio, potranno quindi consentire ai clienti il ritiro dei prodotti ordinati presso i locali dell’impresa, nel rispetto di alcune modalità che consentano di evitare gli assembramenti:

  • i clienti dovranno ordinare i prodotti on-line o per via telefonica;
  • gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati dovranno avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo;
  • nel locale dovrà esser consentita la presenza di un solo cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.

Inoltre, dovrà essere garantito il rispetto delle misure di prevenzione prescritte con l’Ordinanza regionale dello scorso 18 aprile, tra le quali si segnalano:

  • mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro di 1,8 metri. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;
  • è comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale (dovrà essere il datore di lavoro a fornire le mascherine);
  • occorre inoltre detergersi le mani prima dell’accesso al posto di lavoro e nei diversi momenti dell’attività lavorativa e, ove compatibili con l’attività, indossare guanti monouso;
  • il datore di lavoro deve accertare, tramite idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, che questi non abbia febbre o altri sintomi influenzali; deve inoltre informare tutti i lavoratori delle misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi;
  • deve essere garantita la sanificazione degli ambienti, con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, e degli impianti di areazione;
  • ove possibile, posizionare pannelli di separazione sui banchi e sulle casse;
  • l’ingresso è consentito solo alla clientela in possesso di mascherina (all’ingresso devono esser posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso e posizionati idonei cartelli per avvisare la clientela del necessario rispetto della distanza di 1,8 metri sopra);
  • obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anticontagio che preveda l’impegno del datore di lavoro all’attuazione delle descritte misure al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, seguendo il format scaricabile attraverso questo link;

E’ bene, inoltre, precisare che resta sospesa ogni forma di consumo all’interno dei locali dell’azienda.

Per le restanti diposizioni dell’Ordinanza, si rinvia alla lettura integrale del testo.

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