FOCUS ordinanza regionale Campania: delivery consentito a partire dal 27 aprile in determinate fasce orarie

22 Aprile 2020

Con Ordinanza n. 37, adottata in data odierna, la Regione Campania ha previsto, a decorrere dal prossimo 27 aprile e fino al 3 maggio 2020, la possibilità di svolgere il servizio delle consegne a domicilio per i servizi di ristorazione, fra cui ristoranti, bar, pub, pizzerie, gastronomie gelaterie e pasticcerie, facoltà che fino ad ora, con precedenti Ordinanze, era stata espressamente vietata sul territorio campano.

Il Provvedimento, tuttavia, prevede determinate fasce orarie per lo svolgimento del servizio di delivery:

– i bar e le pasticcerie potranno operareunicamente dalle ore 07:00 alle ore 14:00;

– tutti gli altri esercizi (tra cui ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie) solo dalle ore 16:00 alle ore 22:00.

Il servizio dovrà svolgersi unicamente con prenotazione telefonica o on line, e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi.

Inoltre, esercenti, operatori e utenti dovranno necessariamente osservare precise misure di sicurezza e precauzionali, tra le quali si segnalano:

  • necessità di un intervento di disinfezione dei locali – e, laddove presenti, degli impianti di ventilazione/climatizzazione – che dovrà precedere l’apertura dell’attività (occorrerà esporre presso la sede il certificato di avvenuta disinfezione rilasciato dalla ditta che ha svolto le operazioni);
  • successivamente all’apertura, garantire sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno;
  • l’ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica che verifichi e certifichi il buono stato di salute del dipendente e il datore di lavoro deve affiggere appositi depliant informativi per i lavoratori sulle misure di prevenzione prescritte dal protocollo stesso; in ogni caso, occorre rilevare la temperatura di ciascun dipendente prima dell’avvio delle attività e inibire l’attività lavorativa in caso di temperatura pari o superiore a 37,5;
  • deve esser garantita la distanza di sicurezza tra i dipendenti che operano in sede, i quali devono esser formati e sensibilizzati sulle nuove norme e sulla necessità di adottare misure igieniche più stringenti (es. lavarsi le mani più spesso del solito, igienizzare utensili e superfici con maggiore frequenza);
  • il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti mascherine, guanti e camici monouso e sovra-scarpe;
  • deve esser limitato l’accesso a persone esterne (fornitori), individuando fasce orarie per la consegne delle materie prime;
  • per le consegne, devono essere utilizzati zaini o contenitori termici per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo;
  • i mezzi di trasporto e i contenitori dovranno esser sanificati con particolare cura;
  • i fattorini devono indossare mascherine e guanti monouso;
  • in caso di pagamento in contanti, il destinatario delle consegna deve indossare mascherina e guanti monouso; in caso di pagamento on-line, la consegna può esser effettuata lasciando il prodotto all’esterno del domicilio del destinatario.

Si segnala, inoltre, che l’Ordinanza dispone la chiusura delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020 nelle giornate del 25 e 26 aprile e del 1° maggio, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante.

Per le restanti disposizioni del Provvedimento in commento, si rinvia alla lettura integrale del testo allegato a questo articolo

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