FOCUS: memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nel periodo di chiusura forzata
Come noto, la decretazione d’urgenza delle ultime settimane ha imposto la chiusura di moltissime attività commerciali (cfr. tabella elaborata dalla FIPE sulle attività che possono essere svolte) lungo tutto il territorio nazionale.
Come anticipato dal premier Conte nella conferenza stampa di ieri sera, le restrizioni oggi in vigore permarranno fino al prossimo 13 aprile, siamo, dunque, in attesa della pubblicazione del nuovo DPCM che disporrà le varie proroghe (consulta il sito della Fipe per tutti gli aggiornamenti in tempo reale).
Dinanzi a tale scenario, si pone il problema di quali siano i possibili effetti in ordine agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, previsti dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, la cui osservanza presuppone la dotazione di registratori telematici di nuova generazione (o l’utilizzo di una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).
In base a quanto riportato nelle specifiche tecniche “per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 25), nei casi di interruzione dell’attività per chiusura causata da eventi eccezionali – tra cui, si ritiene, possa rientrare anche la chiusura forzata in osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica adottate dal Governo – il Registratore telematico, alla prima trasmissione successiva, provvederà all’elaborazione e all’invio di un unico file contente la totalità dei dati (ad importo zero) relativo al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non abbia effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
In altri termini, l’esercente non dovrà effettuare alcuna comunicazione in quanto sarà il Registratore telematico, al momento della riapertura dell’esercizio, a comunicare il periodo di inattività.
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02-04-2020