30-03 Circolare INPS n. 47/2020 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga

30 Marzo 2020

Illustrazione da parte dell’INPS delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto legge “Cura Italia”, primi indirizzi applicativi e istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti di integrazione salariale  – CIRCOLARE n. 39 del 30 marzo 2020

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con la circolare n. 47/2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i primi indirizzi applicativi e le istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dal decreto “Cura Italia”.

Assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020

L’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere l’accesso all’assegno ordinario.

Tale trattamento è concesso esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione e ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

Le domande di accesso al trattamento possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

L’intervento con causale “COVID-19 nazionale”:

–       non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale;

–       ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale;

–       deroga al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile per la durata massima complessiva dei trattamenti;

–       deroga al limite di 1/3 delle ore lavorabili;

–       i periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di assegno ordinario;

–       non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento

Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Le aziende non sono, quindi, tenute, all’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale all’obbligo di comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti, indicati nel medesimo art. 14 del D.lgs n. 148/2015, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.

Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020, data di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo alla citata data del 23 marzo 2020 (dies a quo).

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo 2020 in poi, la decorrenza del termine di presentazione della domanda è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Allo stesso modo, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica indicante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.

Ferma restando la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, è consentita la richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni della “zona rossa” (D.P.C.M. del 1° marzo 2020), nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi l’assegno ordinario, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti già richiesti per un totale di 13 settimane. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di assegno ordinario o hanno presentato la relativa domanda non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio in domande con causale “COVID-19 nazionale”.

L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di assegno ordinario e non occorre, quindi chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale. Si ribadisce che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente a nove settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Limitatamente all’anno 2020, non si applica il tetto aziendale secondo il quale tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, è prevista la possibilità di accedere al pagamento diretto.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi – Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato

I datori di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 18/2020, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi e gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020, trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Pertanto non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo in questione e l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

La domanda di accesso al fondo in oggetto non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso il Fondo e per tali categorie di aziende sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.

Le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” potranno accedere alla predetta prestazione.

Tale prestazione consentendo il ricorso alla prestazione di cassa integrazione in deroga sull’intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, per la cosiddetta “zona rossa” e per la “zona gialla” del decreto-legge n. 9/2020.

I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’ obbligo di accordo sindacale, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Tale accordo si intende raggiunto secondo le procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto disposte per l’assegno ordinario di cui all’art. 19 del d.l. n. 18/2020.

È riconosciuto ai beneficiari dei trattamenti in questione la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori ove spettanti.

Il trattamento di cassa in deroga si applica esclusivamente per quei lavoratori che risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Sono destinatari del trattamento anche i lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41/2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti. Nel caso in cui il lavoratore abbia risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali, essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro può essere integrata. Nel caso in cui la causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata, non esiste in questo caso una retribuzione persa da integrare.

Per il trattamento di cassa in deroga:

–        non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;

–        non si applica il contributo addizionale;

–        non si applica la riduzione in percentuale in caso di proroghe dei trattamenti

Anche per la CIGD come per l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.

La prestazione di cassa in deroga è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L’INPS provvede al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate, al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione della domanda, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”.

Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

Per i datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga. Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.

Il provvedimento di autorizzazione della domanda dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate e a seguito di questo, l’azienda invierà la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione.

L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC, così, successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”.

Adempimenti contributivi

Il trattamento ordinario di integrazione salariale non essendo conteggiato ai fini dei limiti di durata massima previsti dal D.lgs. n. 148/2015, tale periodo non rileva neanche ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 dello stesso decreto legislativo eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.

La Federazione evidenzia che in sede di conversione della decretazione d’urgenza in tema di ammortizzatori sociali (d.l. n. 9/2020 e d.l. n. 18/2020), a seguito della presentazione di emendamenti, la disciplina relativa alla circolare in oggetto potrebbe subire delle modifiche.

Ci riserviamo pertanto di integrare ed aggiornare eventualmente quanto fino ad oggi trasmesso.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

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