Focus ordinanza Sardegna: sospesi tutti gli esercizi di somministrazione posti in aree di servizio

26 Marzo 2020

Con Ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020, la Regione Sardegna ha previsto ulteriori misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019, che si aggiungono a quelle disposte a livello nazionale.

Per quel che concerne il comparto della somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 3 dell’Ordinanza dispone la sospensione di tutti gli esercizi posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero territorio regionale, al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica.

Tale misura risulta più restrittiva rispetto al regime giuridico valevole sul resto del territorio nazionale, ove, su questo profilo, trova applicazione l’Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 20 marzo che ha previsto alcune eccezioni all’obbligo di chiusura delle attività nelle aree di servizio (in particolare, possono restare aperte al pubblico gli esercizi posti lungo le autostrade, ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro).

Pertanto, è ragionevole ritenere che lungo il territorio regionale sardo non trovino applicazione tali eccezioni, e che quindi, in conformità con l’Ordinanza in commento, debbano rimanere chiuse al pubblico tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e di rifornimento carburante.

Tra le altre disposizioni restrittive si segnala, inoltre:

  • l’obbligo di chiusura domenicale per gli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali (cfr. art. 4);
  • il divieto di uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco negli esercizi commerciali (inclusi i tabaccai) che ai sensi delle norme nazionali e regionali possono restare legittimamente aperti al pubblico (cfr. art. 8).

L’Ordinanza ha validità (salvo nuovo Provvedimento) fino al prossimo 3 aprile.

Per le restanti disposizioni (tra l’altro, chiusura di parchi e giardini pubblici, spostamenti delle persone, ecc) si rinvia alla lettura integrale dell’Ordinanza.

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26-03-2020

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