ANNUNCIATO NUOVO DL PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: CAMBIA IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO MA NON SOLO

25 Marzo 2020

Come annunciato dal Presidente Conte nella conferenza stampa tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che introduce un nuovo assetto in ordine alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

E’ bene chiarire fin da subito che il Provvedimento in questione – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – non introduce direttamente nuove misure restrittive per le persone e le imprese, bensì costituisce (e costituirà) il fondamento normativo per la futura emanazione di specifici provvedimenti d’urgenza simili a quelli già emanati nelle ultime settimane (cfr. da ultimo i DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020) alla stregua di quanto era stato previsto con il D.L. n. 6/2020.

In particolare, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, potranno (continuare ad) essere adottati nuovi DPCM, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020. Quest’ultimo, dunque, è da intendere quale termine di ipotizzata conclusione della situazione di generale emergenziale, ma ciò non toglie che le misure restrittive potranno arrestarsi o, quanto meno attenuarsi, già molto prima, a seconda della contingenza sanitaria.

Viene, inoltre, riconosciuto un autonomo potere alle Regioni di disporre provvedimenti immediati in ordine alle c.d. emergenze locali ma, sembrerebbe, per una durata massima di 7 giorni.

Infine, tra le novità forse più significative vi è l’anticipazione di una modifica del trattamento sanzionatorio:

dal momento dell’entrata in vigore del Provvedimento in commento (presumibilmente nei prossimi giorni) chi violerà le disposizioni “anti-Covid-19” sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, a cui potrà aggiungersi, per i pubblici esercizi e per le altre attività produttive/commerciali, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Invece, non troverà più applicazione il reato contravvenzionale di cui all’articolo 650 del codice penale.

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25-03-2020

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