20-03 Provvedimenti Marche e Emilia Romagna: chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio all’interno dei centri abitati

20 Marzo 2020


CHIUSURA AL PUBBLICO PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE NELLE AREE DI SERVIZIO ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI 

Le Regioni Marche (con Ordinanza del 19 marzo 2020) e Emilia Romagna (con Decreto del 18 marzo 2020), al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, hanno introdotto misure di contenimento ancora più restrittive rispetto a quelle già previste a livello nazionale con i DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020, prescrivendo, tra l’altro, nuove prescrizioni concernenti l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio lungo la rete stradale.

A tal proposito, è bene ricordare che, a livello nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n. 2, del DPCM dell’11 marzo 2020, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante (lungo la rete stradale, autostradale, all’interno delle stazioni ferroviarie ecc.) non sono destinatari dell’obbligo di sospensione dell’attività, previsto, in linea generale, per le attività ricomprese nei “servizi di ristorazione” (cod. Ateco 56) e per le attività commerciali al dettaglio (con alcune eccezioni).

Tuttavia, a seguito dell’emanazione dei Provvedimenti in commento, fino al prossimo 3 aprile (salvo nuovi Provvedimenti), in Emilia Romagna e nelle Marchel’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

  • rimane consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. a) del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera b) del codice della strada);
  • è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera c) del codice della strada);
  • non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

E’ bene sottolineare che le restrizioni suindicate non riguardano, invece, gli esercizi di somministrazione posti nelle aree di servizio all’interno delle stazioni ferroviarie, areoportuali, negli ospedali ecc. i quali, pertanto, restano aperti, dovendo, tuttavia, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Per le restanti disposizioni (chiusura di parchi e giardini pubblici), si rinvia alla lettura integrale dei Provvedimenti.

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20-03-2020

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