16-03 FOCUS ORDINANZA 14 MARZO 2020 REGIONE EMILIA ROMAGNA: SOSPESE ANCHE ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, GELATERIE, PASTICCERIE, PIZZERIE AL TAGLIO

16 Marzo 2020


L’Emilia Romagna, con Ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020, ha definito più nel dettaglio alcune misure già previste dal Governo con i DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020.

In particolare, tale Provvedimento sembra voler chiarire la portata dell’art. 1, comma 1, punto 2), del DPCM dell’11 marzo 2020, che prevede, fino al prossimo 25 marzo, la sospensione “dei servizi di ristorazione”, disponendo che la sospensione si applichi a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, a titolo d’esempio, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere). Dunque, anche per dette attività resta consentito unicamente il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente (nel rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie) – cfr. pto 1.

Inoltre, viene stabilito che:

  • le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali siano chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività (si chiarisce che i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari – cfr. pto 2. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno con la recente nota del 14.03.20;
  • siano sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari (dovendo in ogni caso garantire la distanza interpersonale di 1 metro) – cfr. pto 3;
  • restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive (alberghi, agriturismi) esclusivamente per i clienti che vi soggiornano – cfr. pto 4;
  • gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza siano chiusi al pubblico. L’accesso a tali strutture è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza  – cfr. pto 5;
  • nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (es. rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari), l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, fermo restando la possibilità di proseguire l’esercizio delle attività commerciali consentite – cfr. pto 6;
  • le Pubbliche Amministrazioni possano mantenere l’apertura degli esercizi di bar o ristorazione situati all’interno di strutture al servizio di uffici e servizi pubblici, al fine di assicurare ai dipendenti che svolgono attività indifferibili di poter usufruire di tali servizi durante i turni di lavoro – cfr. pto 10.

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16-03-2020

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