DPCM 11 marzo 2020 – chiarimenti art. 1 punto 2) attività di ristorazione sospese
Chiarimenti in ordine alle attività dei servizi di ristorazione sospese dall’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM dell’11 marzo 2020;
Nota del Ministero dell’Interno del 12.03.20;
Dossier riepilogativo dei provvedimenti nazionali e regionali, aggiornato alla data odierna.
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questi Uffici in ordine all’indicazione delle attività dei servizi di ristorazione sospese dall’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM dell’11 marzo 2020, la presente circolare fornisce un riepilogo delle attività del nostro comparto che sono state sospese (eccezion fatta per il delivery – cfr. circolare Fipe n. 24/2020) e di quelle che, invece, possono proseguire.
Come già indicato anche nella circolare Fipe n. 24/2020, tra le attività sospese dal DPCM dello scorso mercoledì vi sono quelle “dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)”, vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56 “Attività dei servizi di ristorazione”, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (cod. 56.29.), per le quali si prevede espressamente la possibilità di proseguire, nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizioe di rifornimento (presso strade, autostrade, stazioni ferroviarie, ecc…).
Vale la pena ricordare che secondo le note esplicative Istat, nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007, la divisione dei servizi di ristorazione include le attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti completi o bevande pronti per il consumo sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. Trattasi di esercizi in cui vengono forniti pasti pronti per il consumo, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre. È, invece, esclusa la fornitura di pasti non preparati per il consumo immediato o che non siano prodotti per essere consumati immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto. Così come viene esclusa la vendita di alimenti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto o di pasti non pronti per il consumo.
Per maggiore comodità, di seguito si riporta una tabella indicante tutte le attività ricomprese nel Codice Ateco 56 che, pertanto, fino al prossimo 25 marzo, sono da ritenersi sospese, fatta salva la possibilità di fornire la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasposto.
Attività sospese ma che possono fare consegna a domicilio
CODICE ATECO
ATTIVITÀ
DESCRIZIONE
56.10.11
Ristorazione con somministrazione
- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina
56.10.12
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
**56.10.20**
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- preparazione di pasti da portar via (take-away)
- attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere
56.10.30
Gelaterie e pasticcerie
**56.10.41**
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
**56.10.42**
Ristorazione ambulante
- furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo
- preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato
56.10.50
Ristorazione su treni e navi
- ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate
56.21.00
Catering per eventi, banqueting
- servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie
56.30.00
Bar e altri esercizi simili senza cucina
- bar
- pub
- birrerie
- caffetterie
- enoteche
Alla luce di quanto illustrato è, dunque, importante chiarire che oltre ai pubblici esercizi, anche altre categorie di imprese dovrebbero restare chiuse, tra le quali:
- rosticcerie;
- friggitorie;
- pizzerie a taglio.
Per altro verso, il Provvedimento dell’11 marzo ha previsto, altresì, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate espressamente nell’allegato 1 del DPCM citato. A tal proposito, si trasmette una tabella in cui sono elencate tutte le attività di commercio al dettaglio alimentare con relativo Codice Ateco e descrizione, le quali, pertanto, allo stato possono proseguire l’attività (allegato 1).
Si coglie l’occasione per trasmettere la recente nota del Ministero dell’Interno (prot. n. 15350/117 (2)/Uff III – allegato 2), con l’invito alle Associazioni in indirizzo di darne massima diffusione presso le Istituzioni competenti, in quanto chiarisce, inter alia, che:
- le misure dei DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 compatibili con quelle del DPCM dell’11 marzo 2020, restano efficaci fino al 3 aprile 2020;
- cessano di avere efficacia le misure di cui alle lett. n), o), r) dell’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 e quelle di cui alla lett. e) e alla lett. t) dell’art. 2 del medesimo decreto.
Inoltre, si coglie l’occasione per trasmettere un nuovo dossier riepilogativo dei provvedimenti nazionali e regionali, aggiornato alla data odierna (allegato 3).
Si ricorda, infine, che il sito web della Federazione è aggiornato in tempo reale sulle novità normative e sui chiarimenti forniti dalle Autorità competenti.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi
Allegati 3
Circolari correlate
Circolare FIPE n. 24/2020
Circolare FIPE n. 23/2020
Circolare FIPE n. 20/2020
Circolare FIPE n. 19/2020
Circolare FIPE n. 17/2020
Circolare FIPE n. 16/2020
Circolare FIPE n. 14/2020
Collegamenti
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
Parole chiave
emergenza epidemiologica; COVID-2019; territorio nazionale; Zona protetta; DPCM; delivery; pub; codice ateco