Emergenza Coronavirus misure a sostegno delle imprese e del lavoro
Strumenti di flessibilità contrattuale individuale:
- ferie: è raccomandato ai datori di lavoro di promuovere, fino al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie residue;
- permessi retribuiti: così come previsto dal CCNL 8 febbraio 2018, limitatamente alle 72 ore annuali di permessi retribuiti, già maturati da ciascun dipendente, l’azienda potrà far fruire i suddetti comunicandolo allo stesso senza alcun accordo formale;
-
distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro: così come previsto dal CCNL 8 febbraio 2018, la programmazione di una minor durata dell’orario di lavoro settimanale rispetto al normale orario di lavoro contrattualmente previsto delle 40 ore, deve prevedere un successivo recupero compensativo di durata pari alla precedente riduzione oraria applicata.
Gli ammortizzatori sociali per le imprese del settore: il Fondo d’Integrazione Salariale -
per imprese con mediamente più di 15 dipendenti: possibilità di ricorrere all’assegno ordinario consente la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e all’assegno di solidarietà che consente una riduzione media oraria non superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e quindi alla continuazione dell’attività sebbene ridotta;
- imprese con più di cinque dipendenti e fino a quindici: possibilità di ricorrere all’assegno di solidarietà che consente una riduzione media oraria non superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e quindi alla continuazione dell’attività sebbene ridotta.
Prestazione di sostegno al reddito: erogatadall’ Ente Bilaterale Nazionale del Turismo per tutte le imprese che applicano il CCNL dell’8 febbraio 2018 e sono iscritte ed in regola con i versamenti a prescindere dai requisiti dimensionali in possesso.
Per i Comuni della “zona rossa”:
- sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
- per le imprese con mediamente più di 5 dipendenti è possibile ricorrere all’assegno ordinario del Fondo d’Integrazione Salariale con specifiche deroghe;
- prevista la cassa integrazione in deroga per un periodo di tre mesi per le imprese non coperte da ammortizzatori sociali (anche con meno di 5 dipendenti in media)
- in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata è riconosciuta, un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi
Per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto:
per le imprese che non sono coperte dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali è prevista la cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.
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