Coronavirus: DPCM 9 marzo 2020 “io resto a casa”
Questa notte è stato pubblicato in GU il nuovo DPCM, volto ad estendere all’intero territorio nazionale le misure di contenimento più rigorose previste – inizialmente – per la sola Regione Lombardia e le 14 Province collegate.
Già a decorrere dalla data odierna – e fino al 3 aprile – tutte le misure previste nell’art. 1 del DPCM dell’8 marzo sono quindi applicabili lungo tutto la penisola italiana.
Tra queste si segnalano:
• le restrizioni agli spostamenti delle persone fisiche: ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, ma è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il Ministero degli Affari Esteri ha chiarito che: i) le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro (salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus); ii) le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati (il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa);
• la sospensione di ogni attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
• sono consenti te le attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Il Governo, con delle FAQ (in allegato a questo articolo), ha chiarito che il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;
• sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse;
• si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, fino al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavora agile;
• nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Sul punto, una nota della Prefettura di Sondrio (prot. n. 0012285) ha disposto, anche in base ai precedenti DPCM, che nei giorni festivi e prefestivi debbano rimanere chiusi tutti i supermercati, compresi quelli nei centri commerciali, nei quali sono venduti, oltre ai generi alimentari, anche altri prodotti.
Il DPCM appena pubblicato ha inoltre disposto, in aggiunta alle misure sopra evidenziate, il divieto sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Infine, è bene rilevare che il Provvedimento in commento ha disposto espressamente che le misure di cui agli art. 2 e 3 del DPCM dell’8 marzo cessano di produrre effetti, ove incompatibili con il nuovo dettato normativo.
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10-03-2020