CoronaVirus – aggiornamenti 8 marzo 2020
E’ stato pubblicato in GU il nuovo DPCM, volto a adottare nuove misure per il contenimento del contagio da Coronavirus.
Il provvedimento è efficace a partire da oggi, 8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, ed è espressamente disposto che perdono immediatamente di efficacia i DPCM del 1° marzo e del 4 marzo 2020.
Il nuovo DPCM prevede una nuova suddivisione del territorio nazionale, non più in tre zone ma in due parti:
Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia
A questo territorio si applicano misure restrittive più rigorose, previste nell’art. 1 tra le quali si segnalano:
- evitare spostamenti delle persone fisiche in entrata, in uscita e all’interno dei suindicati territori. Ci si muoverà solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute ma è consentito il rientro presso il proprio domicilio/residenza;
- è sospesa ogni attività in pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati (art. 1, comma 1 , lett. g);
- sono consentite attività di ristorazione e bar dalle 06.00 alle 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (art. 1, comma 1 , lett. n);
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse (art. 1, comma 1, lett. o);
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) – lavoro agile (art. 1, comma1 , lett. e);
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (art. 1, comma1 , lett. r);
Per il resto delle Regioni si applica l’art. 2 e in particolare si segnalano:
- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (art. 2, comma 1, lett.c);
- lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar prevede l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (art. 2, comma 1, lett.e);
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (art. 2, comma 1, lett. f);
- la modalità di lavoro agile, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (art. 2, comma 1, lett. r);
- qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2, comma 1, lett. s);
Si ricorda che l’Autorità esplicitamente preposta a garantire l’esecuzione delle misure è il Prefetto territorialmente competente che, ove occorra, potrà avvalersi anche delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Da ultimo, si fa presente che la Presidenza del Consiglio di questa notte ha altresì precisato che:
- le forze di Polizia saranno legittimate a interrogare i cittadini sulle ragioni dello spostamento nelle zone rosse;
- è improprio parlare di zona rossa per le aree disciplinate dal provvedimento (la definizione valeva solo per i dieci Comuni del lodigiano e per Vò Euganeo). Non esiste un divieto assoluto di circolazione, ma c’è necessità di motivarlo sulla base di specifiche indicazioni. Il principio è quello della “ridotta mobilità”;
- il trasporto ferroviario, su gomma e aereo non si ferma, ma c’è una chiamata alla responsabilità individuale.
In ultimo precisiamo che sono in corso di verifica diversi quesiti fra cui un paio di nostro stretto interesse:
a) Se è possibile nella regione Lombardia e nelle provincie interessate al dpcm effettuare servizio di delivery dopo le 18. Al momento la norma è soggetta a diverse possibili interpretazioni.
b) La definizione di Pub è una definizione commerciale e pertanto dovranno definire cose realmente intendano per tale attività.
in allegato il relativo DPCM
clicca qui per tutte le informazioni antecedenti a questa
scarica i cartelli Fipe
8 marzo 2020