Emergenza Coronavirus: sospensione adempimenti e versamenti tributari nella “zona rossa”
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ieri è stata disposta in favore dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto* interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la sospensione:
• dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
• delle ritenute di cui agli art. 23 (sui redditi di lavoro dipendente), 24 (sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 29 (sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Il Decreto specifica inoltre che:
• gli importi già versati non saranno rimborsati;
• gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
*Ad oggi, si tratta dei Comuni di Bertonico,Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno,Fombio,Maleo,San Fiorano,Somaglia, Terranova dei passerini (Lombardia) e Vò (Veneto)
In allegato a questo articolo DM-MEF 25-02- 2020 Proroga Termini Zone Rosse
25-02-2020