Chiarimenti Agenzia delle Entrate – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e pagamento mediante buoni pasto
7 Novembre 2019
In data 23 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell’ambito dei corrispettivi da trasmettere telematicamente debbano confluire anche gli importi non riscossi e quelli relativi ai buoni pasto.
Dunque, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto, l’esercente è tenuto al rilascio dello scontrino fiscale.
Tuttavia l’emissione della successiva fattura che documenta nei confronti della società emettitrice l’avvenuta prestazione e che consente all’esercente l’ottenimento del rimborso dei buoni pasto, non determina duplicazione dell’IVA, in quanto la stessa è esigibile solo al momento dell’effettivo rimborso da parte dell’emettitrice.
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07-11-2019