Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per gli alcolici

24 Settembre 2019

Gli esercizi che non ne sono in possesso possono regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019

In merito alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per gli alcolici, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Direttiva Prot. n. 131411/RU ha dato riscontro alle richieste di chiarimento sollevate dalla Federazione.
Come noto, in sede di conversione in legge del c.d. DL “Crescita” è stato introdotto l’art. 13-bis che modifica l’articolo 29 del Testo Unico Accise – TUA (D. Lgs. n. 504 del 1995), reintroducendo l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, ha fornito i seguenti indirizzi applicativi della norma:

1. gli operatori che hanno avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, senza quindi aver presentato la denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando la denuncia di avvenuta attivazione di esercizio di vendita (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello denunciadi avvenuta attivazione esercizio vendita alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0);

2. allo stesso modo, dovranno procedere anche gli operatori che avevano effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 senza completare il procedimento tributario di rilascio della licenza, a causa dell’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;

3. nessun adempimento è richiesto per chi ha avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque è già in possesso della licenza fiscale;

4. per coloro che hanno avviato l’attività successivamente al 30 giugno 2019, la comunicazione preventiva presentata al SUAP vale quale denuncia fiscale. In sostanza per questi esercizi, non occorre presentare la denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

La tabella riepilogativa degli adempimenti al link che segue: https://www.fipe.it/norme-impresa/tributi.html?download=705:obbligo-di-denuncia-fiscale-per-gli-alcolici

Per maggiori dettagli e relativa assistenza si consiglia di rivolgersi agli uffici della Fipe territoriale di pertinenza.

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