Divieto di applicazione supplementi di prezzo per luso di carte di debito/credito
L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ribadisce il principio secondo cui è vietato applicare ai consumatori un sovrapprezzo per l’uso di specifici strumenti di pagamento , secondo quanto stabilito dall’art. 62 del Codice del Consumo e dalla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal D.Lgs n. 218/2017.
In altri termini, gli esercenti commerciali non possono applicare alcun supplemento di prezzo nei casi in cui il cliente/consumatore per effettuare il pagamento utilizzi carte di credito/debito o altri strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
L’Autorità ricorda, altresì, che la violazione del predetto divieto può comportare l’irrogazione di una sanzione ex art. 27 Codice del Consumo.
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10-12-2018