Divieto di applicazione supplementi di prezzo per l’uso di carte di debito/credito

10 Dicembre 2018

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ribadisce il principio secondo cui è vietato applicare ai consumatori un sovrapprezzo per l’uso di specifici strumenti di pagamento , secondo quanto stabilito dall’art. 62 del Codice del Consumo e dalla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal D.Lgs n. 218/2017.

In altri termini, gli esercenti commerciali non possono applicare alcun supplemento di prezzo nei casi in cui il cliente/consumatore per effettuare il pagamento utilizzi carte di credito/debito o altri strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
L’Autorità ricorda, altresì, che la violazione del predetto divieto può comportare l’irrogazione di una sanzione ex art. 27 Codice del Consumo.

link correlati:

Comunicazione AGCM alle imprese sul divieto di applicazione dei supplementi per l’uso della carta di credito/debito o altri strumenti di pagamentoComunicazione AGCM alle imprese sul divieto di applicazione dei supplementi per l’uso della carta di credito/debito o altri strumenti di pagamento

10-12-2018

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