Obbligo di registrazione dei prodotti della pesca messi in prima vendita
L’entrata in vigore del D.Lgs 231/17, relativo alle informazioni sugli alimenti, rende doveroso soffermarsi su alcune disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei prodotti della pesca.
Il regolamento (CE) n. 1224/09 prescrive, per gli operatori che acquistano i prodotti ittici messi in vendita direttamente da un peschereccio, l’obbligo di registrazione presso le Autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita.
Il Decreto del MIPAAF del 10 novembre 2011, emanato in attuazione della normativa europea, indica il portale ove effettuare la registrazione e chiarisce che, fra i soggetti destinatari di tale prescrizione, debbano includersi anche gli esercizi di ristorazione.
Gli acquirenti registrati, inoltre, sono destinatari di ulteriori obblighi inerenti:
• la pesatura del prodotto;
• la compilazione e la conservazione per tre anni di un registro di pesatura;
• la compilazione e la presentazione della nota di vendita (la quale deve essere trasmessa entro le 24 ore successive al completamento della prima vendita, anche se, per le imprese con fatturato annuo derivante dalla prima vendita dei prodotti della pesca inferiore a 200.000, vi è la possibilità di presentare alle Autorità marittime competenti la documentazione cartacea entro le 48 ore).
E’ bene, infine, ricordare che la violazione dell’obbligo di registrazione è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 4.500.
Link correlati:
Registrazione on line: https://www.controllopesca.politicheagricole.it/flex/cm/pages/adm.v2/communityUserEdit.php/L/IT/A/N
23/05/2018