Normativa sui sacchetti di plastica

22 Febbraio 2018

Il DL 91/2017 (convertito in L. n. 123/2017) discende da disposizioni comunitarie volte a limitare l’impatto della plastica sull’ambiente, le quali richiedevano agli Stati membri l’adozione di alcune misure volte a ridurre l’utilizzo e la commercializzazione dei sacchetti di plastica.

Si ricorda che tale normativa è rivolta esclusivamente alle “borse di plastica” per tali intendendosi le borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti (art. 218 lett. dd bis come modificato dal DL 91/2017).
Le norme che potrebbero interesssare, i pubblici esercizi, si possono riassumere in:

– viene confermata la libera circolazione a pagamento delle borse di plastica “riutilizzabili” e di quelle “monouso” in materiale c.d. “leggero” (vale a dire con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron) purché riportino gli elementi identificativi del produttore nonché le diciture e i marchi attestanti la biogradabilità e la compostabilità certificati da organismi accreditati e riconosciuti (ad es. “borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile ai sensi UNI EN 13432:2002, prodotta da …”). E’ fondamentale, dunque, che chi commercializza tali sacchetti accerti, al momento dell’acquisto, la conformità degli stessi alle vigenti prescrizioni normative;

– viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili anche in materiale leggero inferiore a determinati spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maglia esterna, 100 micron per quelli non destinati ad uso alimentare sempre con maniglia esterna – art. 226 bis D.Lgs 152/2006);

– viene introdotta, a partire dal 1° gennaio 2018, la progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale “ultraleggero” (aventi uno spessore estremamente ridotto, minore di 15 micron – art. 218 comma 1 lett. dd quinquies) fornite come imballaggio primario per i prodotti alimentari sfusi o per fini igienici (es. rotolo a strappo presente nei supermercati nel reparto ortofrutta).

E’ bene fugare ogni dubbio concernente quest’ultima tipologia, vale a dire, le buste di plastica in materiale “ultraleggero”.
Si tratta, invero, di una varietà che difficilmente viene commercializzata e usata nell’attività normalmente svolta dai pubblici esercizi, in quanto non ricomprende quei sacchetti che, seppur a contatto con alimenti, devono essere realizzati necessariamente con materiale plastico più resistente (ad es. il sacchetto che contiene la mozzarella o i sacchetti per surgelati). Tali sacchetti generalmente, per loro funzione, rispettano la normativa alimentare e igienica ma essendo superiori ai 15 micron non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli shopper “ultraleggeri” e, pertanto, possono essere ceduti a titolo gratuito. Dunque restano esclusi dalla normativa tutti gli altri imballaggi di plastica quali ad es. nastri per involucri dei vassoi (come il “cellofan”), fogli sfusi per coprire o incartare prodotti alimentari, etc..
Preme segnalare che, come indicato sopra, le borse di plastica per il trasporto cosi come quelle in materiale ultraleggero non possono più essere distribuite a titolo gratuito ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per loro tramite (art. 226 bis, comma 2).
Giova, inoltre, ricordare che attraverso l’introduzione dei commi 4 bis e ter all’art. 261 del D.Lgs 152/2006 è stata implementata la disciplina sanzionatoria già prevista dalla normativa previgente, ragione per cui vige una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro per coloro che commercializzano borse di plastica non conformi alle prescrizioni normative di cui agli artt. 226 bis e 226 ter. Occorre tener presente che viene punita indifferentemente (applicando il medesimo importo) sia la commercializzazione dei sacchetti non conformi che la mancata registrazione sullo scontrino di cassa del sacchetto acquistato dal consumatore.
La sanzione è poi aumentata fino al quadruplo del massimo (i.e. 100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226 bis e 226 ter. All’accertamento delle violazioni provvede, d’ufficio o su denuncia, la Polizia amministrativa (Polizia Municipale ma anche Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.). La normativa non ha previsto alcun periodo transitorio per smaltire eventuali scorte di buste di plastica non conformi, neppure attraverso la cessione gratuita delle stesse.

link correlati:

Stralcio art. 9 bis D.lgs 91_2017

22-02-2018

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