013 – Lavoratori extracomunitari non stagionali – programmazione flussi – DPCM 11 dicembre 2014 – Ministeri dell’interno e del lavoro, circolare 22 dicembre 2014, n. 7172. INPS messaggio 16/01/2015, n. 380.

28 Gennaio 2015

CIRCOLARE n. 13/2015 Roma, 28 gennaio 2015

Prot. n. 134 SM/bf

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Oggetto: Lavoratori extracomunitari non stagionali – programmazione flussi – DPCM 11 dicembre 2014 – Ministeri dell’interno e del lavoro, circolare 22 dicembre 2014, n. 7172. INPS messaggio 16/01/2015, n. 380.

Con il recente messaggio, l’INPS ha fornito indicazioni riguardo alle modalità di inoltro delle domande di lavoro non stagionale e la relativa procedura in merito alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari e non stagionali di cui al DPCM 11 dicembre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014).

Il decreto autorizza all’ingresso in Italia una quota massima di 17.850 cittadini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già previste dal decreto 12 marzo 2014 a titolo di anticipazioni per l’ingresso di cittadini non comunitari partecipanti all’EXPO Milano 2015.

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno, con la circolare congiunta n. 7172 del 22 dicembre 2014, hanno individuato la ripartizione delle quote. La quota massima di 17.850 lavoratori stranieri è così suddivisa:

– 1.000 cittadini stranieri residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d’origine;

– 2.400 cittadini stranieri per lavoro autonomo;

– 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Inoltre, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

– 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

– 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

– 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea.

Infine, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

– 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

– 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea.

Le quote per lavoro subordinato previste dal decreto flussi saranno assegnate dal Ministero del lavoro alle Direzioni territoriali del lavoro, tramite il sistema informatizzato Silen, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione, in modo da far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.

Qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno hanno, inoltre spiegato come inoltrare le istanze, che possono essere presentate esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet sito httpsnullaostalavoro.interno.it) fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale (29.12.2014).

L’INPS nel confermare per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro non stagionale l’applicazione delle disposizioni già diramate con la predetta circolare congiunta, fornisce le seguenti indicazioni:

• nel caso di domande di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento di convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione

• successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

• per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato è possibile convertire il permesso di soggiorno anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.

Gli uffici della Federazione restano a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Marcello Fiore

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